NOBILIUM - Note Giuridiche
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S.A.R.I.
Don Antonio II Giulio Cesare Claudio Augusteo Tiberio
Dobrynia
Angelo
Comneno
Dukas Flavio
Laskaris
Paleologo
d'Aragona
Rurichide di
Roma
di
Bisanzio et
Russia
"
Jus Sanguinus et Fons Honorum " della
Dinastia Imperiale Giulio Claudia Augustea Tiberiana-Dobryniana-Anghelos
Rurichide d’Aragona di
Roma di Bisanzio e di Russia Principe
Imperiale dell'Impero Romano e di Bisanzio Granduca
di Russia e Gran Vicario del Sacro Romano Impero S.A.I.R. il Principe Imperiale e Reale Don Antoniius II TIBERIO DOBRYNIA ha il Diritto della “Fons Honorum” e dello “Jus Majestatis”; in virtù di ciò, S.A.I.R. possiede la Facoltà (Facultas) e il Diritto (Jus) di conferire NUOVI Titoli Nobiliari Ereditari, con o senza predicato, e di riconoscere ANTICHI Titoli rivendicati da Famiglie che ne furono a Suo tempo in possesso. La possibilità di decorare degli Ordini Cavallereschi Dinastici di collazione familiare, di fondarne di nuovi, di riesumare quelli estinti e di modificare gli Statuti di quelli già esistenti. Status Giuridico di S.A.R.I. Don Antonius II
Tiberio Dobrynia Rjurikjevich d'Aragona: Legittimo Capo Dinastico,
Soggetto di Diritto Pubblico Internazionale (Capo di Stato, pleno jure).
Titolare della Sovranità assoluta sui territori già pertinenti agli
antichi possedimenti. Legittimamente esercita la Fons Honorum derivantegli
dalla discendenza da Real Casa ex Sovrana che non ha mai subito la
debellatio. Legittima Gran Maestranza dei suoi Ordini Cavallereschi di
collazione dinastica [nei territori
degli Stati aderenti alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958.]
Conferire un Titolo Nobiliare in effetti non è conferire la qualità ma “innalzare al rango”; la qualità del titolato è la “Nobiltà”; il rango è il Principato, Ducato, Marchesato, Contea, Baronia, etc.(per ordine decrescente). Il Conferente è il Sovrano o comunque il Capo della Casa Sovrana, il quale, per nascita è “Principe”, cioè “Primo”, cioè “Super Homines”, in quanto possessore per Diritto del Sangue della capacità di “Nobilitare”. Sìccome, giusta quanto diceva il Sorge, Iurispr. Forens. Tom. IV, pag. 287, “Omnis Nobilitas fluit a Rege, tamquam a fonte et ipse suo privilegio potest facere nobilem quemlibet”, il Re era insindacabile nell’esercizio di questa Sua prerogativa. Tale atto di Nobilitazione può essere “ad
personam” o, come di norma bramato, o Nobilitante tanto la persona
insignita quanto la discendenza di questa in perpetuo, per tramite di
trasmissione in via ereditaria. Come dottamente scrisse il Comm. Avv. Giuseppe Antonio Pensavalle de Cristofaro, Patrocinante in Cassazione nella Sua Opera “Memoria Storico-Araldico-Genealogica sulla Casata Tomassini del Piceno (già Tomasi-Leopardi) e i Suoi Diritti Sovrani”, Bari, Società Editrice Tipografica, 1952: “I Sovrani d’Oriente non conobbero mai la Legge Salica ed i diritti di successione si trasmettevano sia in linea maschile, primogenita, legittima, sia in linea naturale e adottiva o per linea femminile…”. Il titolo nobiliare può venire concesso in tre modi: 1. appoggiato direttamente al cognome della persona
insignita; 2. sul predicato, richiamantesi a luoghi situati nel
territorio sopra il quale dominò la Dinastia in questione, sia essa stata
Reale e/o Imperiale, la quale ancora giuridicamente viene considerata
Sovrana di quei Domini; 3. appoggiato sopra denominazioni relative a proprietà
terriere della persona insignita. Nei
tempi antichi, i migliori venivano premiati dal Sovrano, per queste qualità
eccezionali, tramite concessione di titolo nobiliare, tant’è che il
milanese Conte Pietro VERRI, in una Sua lettera del 1780, chiama i Nobili
“frazioni del Sovrano”.
L’Articolo XIV delle Disposizioni
transitorie e finali della Costituzione Italiana così dispone: “I titoli
nobiliari non sono riconosciuti. La concessione del titolo nobiliare, non essendo prerogativa dello Stato, avviene per virtù dei meriti riconosciuti alla persona dal Potere, dalle Prerogative e dalle Facoltà Discrezionali del Capo della Reale e/o Imperiale Casa (sempre che non abbia subito la “debellatio"). Gli Ordini Cavallereschi Non Nazionali sono Ordini facenti parte del Patrimonio Araldico di una Nazione o comunque di una entità differente rispetto alla Nazione nella quale si opera. Sono principalmente Ordini di Collazione di Famiglie discendenti da ex Sovrani. Una Onorificenza concessa da un Ordine Dinastico-Familiare è cosa ben diversa da quelle che la Legge 3 marzo 1951 nr. 178 qualifica come concesse “da Enti, Associazioni o Privati”. La Dottrina Giuridica Italiana ha fatto rilevare più volte che né il concedere, né il fregiarsi di Decorazioni di Merito e/o cavalleresche indipendenti cade sotto alcuna Sanzione Penale “purché limitato alla vita di relazione sociale – (omissis) – ed accompagnato sempre dalla precisazione della specie e della qualità dell’Ordine Cavalleresco”. (Sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione III del 23 aprile 1959). |
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