IMPERIAL SOVEREIGN TIBERIAN DOBRYNIAN HOUSE OF ROME, BIZANTIUM AND RUSSIA

Sovrano Angelicum Ordo Greco-Ortodosso

del Santo Sepolcro di Gerusalemme  

e di Santa Sophia 

A.D. 325

   I Cavalieri Cristiani di Gerusalemme

   Esclusivissimo e prestigioso Ordine di Giuspatronato, Dinastico ergo NON NAZIONALE[1] ed esclusiva Collazione della Casa Sovrana[2]  Imperiale Granducale e Reale Angelo[3] Tiberio Dobrynia di Roma di Bisanzio e Russia[4].

   Trattasi di Ordine NOBILITANTE, proveniente, come “Fons Honorum”, dalla Nobiltà Nativa, cioè per Nascita, della somma delle “Fontes Honorum” (Fonti di Onori) della Famiglia Imperiale  GIULIO-CLAUDIA TIBERIANA, della Famiglia Imperiale ANGHELOS, della Famiglia Imperiale e Granducale DOBRYNIA (Ruricense), della Imperiale e Reale Famiglia degli AMOROSO d’ARAGONA.

   Fondato nel 325 da Costantino il Grande come Ordine greco-ortodosso del Santosepolcro, dopo la caduta di Costantinopoli del 1453 si fuse con altri Ordini Bizantini in diaspora, quali l'Angelico Costantiniano dei Cavalieri Aurati, istituito nel 1190 dall'Imperatore Bizantino Isacco I Angelo Comneno, e l'Angelico di Santa Sofia, istituito nel 1290 dal Despota d'Epiro Niceforo Angelo.

Secondo la tradizione, la tomba dove Gesù fu sepolto e resuscitò da morte (Matteo 27,57 e Giovanni 19,41) fu scoperta da Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino, a Gerusalemme, in un luogo scavato nella roccia.

Sul terreno del Santo Sepolcro nel 325 Costantino fece costruire la magnifica chiesa della Resurrezione. 

Secondo la narrazione evangelica (Giovanni, 19, 41-42), la sacra tomba, si trovava in una zona già precedentemente utilizzata a scopo funerario, scavata appunto in una parete rocciosa in un orto di proprietà di Giuseppe d'Arimatea. Era questi un personaggio ricco e influente, membro del Sinedrio, il quale ottenne da Pilato che Gesù fosse seppellito nel suo sepolcro privato. La figura di Giuseppe è al centro dei romanzi medievali della Storia del Santo Graal. (*)

Il Santo Sepolcro a Gerusalemme 

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(*) nel ciclo leggendario medievale, questo era il nome del calice usato da Gesù nell'Ultima cena, che Giuseppe d'Arimatea avrebbe portato in Occidente. La ricerca del Gral ispirò molti poemi del ciclo bretone. La leggenda trova la prima grande espressione letteraria nel Perceval ou le conte du Graal (1180 ca.) di Chrétien de Troyes, ripreso in Germania tra il 1200 e il 1210 dal Parzival di Wolfram von Eschenbach.

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Il sepolcro era formato da due ambienti: un vestibolo e la camera vera e propria. Marco (15,42) allude a una mola, che doveva chiudere l’ingresso. Due secoli dopo l’intervento pagano di Adriano sui luoghi sacri, l’imperatore Costantino ordinò ai suoi architetti di realizzare complesso cultuale che racchiudeva lo sperone del Calvario e la grotta del sepolcro di Cristo. Così sorse, tra il 326 e il 335, un grandioso edificio rotondo sormontato da una bellissima cupola, che inglobava il Santo Sepolcro collegandosi ad est, tramite un triplice porticato, al cosiddetto Martyrium, una imponente basilica a cinque navate absidata e porticata, dove si svolgevano le grandi cerimonie liturgiche. Polo di tutto il Santuario costantiniano - inaugurato il 17 settembre del 335 - divenne il sepolcro di Gesù Cristo, chiamato dell’Anàstasis, ossia della Resurrezione.

Costantino “abbellí per primo con ogni sorta di ornamento e adornò con colonne di grande pregio e con sommo sfarzo la sacra grotta che costituiva il centro dell’opera” (così riferisce Eusebio). L’edicola costruita sul Sepolcro, che Costantino aveva fatto isolare in un blocco di roccia, sacrificandone il vestibolo, era leggermente decentrata rispetto allo spazio circostante, e doveva essere rivestita esternamente di marmi e sormontata da un coronamento con una croce d’oro. L’ingresso, volto a oriente, era preceduto da un altare quadrato, ricavato dal grande masso che chiudeva la tomba; internamente non erano state apportate modifiche sostanziali, lasciando visibili la roccia e il Sepolcro spoglio.

Cinquanta Cavalieri Costantiniani, scelti tra i Campioni di fede e valore, furono posti a guardia del Santo Sepolcro. Nella Basilica i primi Pellegrini rinnovavano l'investitura a Cavaliere di Terra Santa (e così poi continuò ad essere negli anni futuri anche sotto i vari patriarcati succedutesi e i vari Custodi della Terra Santa). (**)

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(**) I monaci orientali dell'Ordine di Santa Caterina del Monte Sinai, per esempio, insignivano i Pellegrini di passaggio a Cavalieri di Terra Santa.

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Santa  Sophia a Costantinopoli 

Così nacque la prima Militia Costantiniana del Santo Sepolcro, che in seguito per altre ramificazioni si organizzò anche in quella ben nota Cavalleria istituita dal re di Gerusalemme Baldovino I nel 1103. Storicamente, la liberazione del Santo Sepolcro dalle mani dei non credenti fu uno dei motivi ideali delle crociate.

Il ramo originario si continuò storicamente e idealmente sotto la guida della Dinastia Angelo di Bisanzio, attualmente rappresentata dal legittimo Capo di Nome e d’Arme S.A.R.I. il Principe Don Antonius II Tiberio Dobrynia Anghelos di Roma e di Russia, Sovrano Gran Maestro Generale dell’Ordine.  

DEL TITOLO, DELLA NATURA E DELLA SOVRANITA'

   L’Ordine, riordinato da S.A.R.I Don Antonius II, quale soggetto di Diritto Internazionale, appartiene de jure”, cioè di diritto, al patrimonio storico-araldico dinastico ereditario della Imperial Sovereign Tiberian Dobrynian House of Rome and Russia.  

Questa Vetustissima Casa Sovrana racchiude la Dinastia Imperiale Giulio-Claudia-Tiberiana di Roma e l'Angelo-Comneno[5]-Ducas-Flavio-Lascaris-Paleologo di Bisanzio, attualmente rappresentata dal legittimo Capo di Nome e d’Arme S.A.R.I. il Principe[6]  Don Antonius II Tiberio[7] Dobrynia Anghelos di Roma di Bisanzio e di Russia, Sovrano Gran Maestro Generale dell’Ordine, nonché la Fonte anche di vari Onori Imperiali (Zarista Imperiale e Granducale) dei Rijuric, dei Varega Rijuric o Rurik ovvero Riuricense[8] (S.A.I. il Granduca Dimitri Rjurikjevich di Russia), e della Frigia[9] Dinastia Imperiale e Reale di Amorio[10], ubicata nell'Asia Minore, detta anche Dinastia Amoriense, Amorica, Amoriana (820-867 A.D. – d.C.), ergo degli Amoroso d’Aragona (ramo di Don Luigi).  

A tal riguardo si rende noto che il 22 luglio 1985, con Decreto Imperiale dato a Napoli, S.A.R.I. il Principe Don Luigi Amoroso d’Aragona (***) abdicava formalmente in favore di Don Antonius II di Roma et Russia al quale passavano di diritto (de jure)  tutte le prerogative e fontes honorum degli Imperatori bizantini Amoroso Comneno Angelo-Flavio-Lascaris–Paleologo d’Aragona, etc. pertanto, veniva così ulteriormente a rafforzarsi l’antica legittimazione Angelica-Bizantina nella continuità storica dell’Ordine dagli Imperatori d’Oriente.

  Anche questa Dinastia Imperiale e Reale non ha subito la “Debellatio[11]”, cioè la “Debellazione[12]”, l’atto appunto del “Debellare[13]”. Questa Imperiale (e Reale) Famiglia AMOROSO (il Regio Cognome d’ARAGONA venne concesso ed aggiunto secoli dopo) o AMORUSO o AMORUSIO, AMERUSIO, AMORUTZO o AMORUCZO, AMORUTIO, MORUSIO, MOUROUSI, MURUSO o AMOROSA ovvero DE AMOROSA o AMOROSU od anche DE BARO o DE BARI, trae origine, come afferma il Notar Martino (Bari, 1890) dall’Imperatore Bizantino Michele II Balbo di AMORIO, discendente secondo molti storici dalla stirpe romana di Marco Accio/Azio BALBO, Padre di Azia, che fu cognato di Giulio Cesare ed avo materno dell’Imperatore Augusto (Nonno di Ottaviano[14] Augusto il cui Padre fu Governatore della Macedonia), nato il 23 settembre del 63 a.C..

   Azia era figlia del Senatore Marco Azio Balbo (che Svetonio fa figurare stretto parente di Pompeo per parte materna ed appartenente ad una Famiglia nella quale si contavano parecchi Senatori. BALBO era stato Pretore ed era stato uno dei 20 Magistrati che in virtù della Legge Giulia avevano diviso fra la Plebe il territorio della Campania) e di Giulia, sorella di Giulio Cesare. Sposò Gaio Ottavio da cui ebbe Ottaviano, futuro Imperatore.  

Sua Santità il Sommo Pontefice Innocenzo III [15] confermò al Capo dell’Imperiale Dinastia d’AMORIO la potestà sovrana, già riconosciuta dall’Imperatore Baldovino I, comprendente la facoltà di “nominar Giudici, Notari Pubblici e Dottori d’ogni disciplina e di laurear poeti nonostante Leggi o Statuti contrari” (Bolla Pontificia “Zelo, sollecitudine curisque tuis”  del  2 febbraio 1206, stile fiorentino).  

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(***) Sugli AMOROSO d’ARAGONA basilare fu la Sentenza emessa dalla Pretura di Vico del Gargano (Foggia) il 23 maggio 1949 (Sentenza nr. 102/1949, nr. 160 R.G./49; contro il Principe Don Pietro Amoroso d’Aragona, avo di Don Luigi, e quanto da esso rivendicato in generale). Questa basilare Sentenza riconobbe a Don Pietro ed ai Suoi Discendenti le qualifiche di: “Principe” e di “Altezza Imperiale”.

   Il Diritto al Cognome, ch’è Diritto della Personalità e che è un bene inalienabile ed imprescrittibile, è così chiaro che dopo secoli i membri della Casata Amoroso (già conosciuti come de AMOROSA de ARAGONIA”) sono riusciti a fare aggiungere il Regio Cognome “d’Aragona” (secondo Cognome e per di più Reale, non un predicato), con riconoscimento della propria Imperiale Stirpe e possibilità di aggiungere gli altri Cognomi Imperiali; il Diritto, lo “Jus” dei Principi AMOROSO ad aggiungere, anche all’Anagrafe, i Cognomi Imperiali COMNENO ANGELO FLAVIO LASCARIS PALEOLOGO  proviene dalla Bolla “Magnae devotionis tuae“ di Sua Santità Papa Pio II, del 16 marzo 1464, stile fiorentino,  mentre il diritto ad aggiungere ancora il Regio Cognome d’ARAGONA  deriva dal Diploma del Re Ferdinando I d’Aragona, del 23 marzo 1492. Entrambi i documenti in questione in seguito a perizia ordinata d’ufficio furono riconosciuti autentici e perciò produttivi di effetti giuridici incontrastabili, sin dal 3 dicembre 1907, con Sentenza irrevocabile, perché passata in cosa giudicata, del Regio Tribunale di Palmi, cosa che non è stata fatta per mera praticità.  

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L’Ordo è una Milizia Cavalleresca, Cristiana ma Ecumenica, con fini Culturali, Religiosi e Caritatevoli; è autonomo, indipendente da ogni temporale o spirituale sovranità.  

In eccezionali casi, l’Ordine può essere conferito anche ai non Cristiani che abbiano acquistato speciali benemerenze verso l'Ordine o si siano resi altamente benemeriti dell’umanità.  

Scopi dell’Ordine - Essi sono:

   a) la continuazione e salvaguardia del patrimonio storico tradizionale degli antichi Cavalieri Angelico-Costantiniani greci-ortodossi del Santo Sepolcro.

   b) la propagazione della Fede Cristiana, con spirito ecumenico e di fratellanza per l’unificazione delle diverse confessioni, religioni, filosofie ed ideologie;  

   c) la Guardia Spirituale al Santo Sepolcro di Terra Santa, a difesa del Sacro Polo in Terra della Gerusalemme Celeste;

   d) la difesa e la conservazione degli ideali cavallereschi di Giustizia, Onore e Verità, uniti ai più elevati valori filantropici e caritatevoli per il soccorso delle classi più umili e svantaggiate, dei malati e bisognosi, dei più deboli e sventurati fratelli in Cristo; la diffusione e valorizzazione degli studi superiori, umanistici, artistici e scientifici, a fondamento di una rinnovata cultura dell’uomo e per l’uomo.  

Categorie di Membri - Classe Unica.

E' prevista una Classe Unica,  quella di Cavaliere Ereditario di Collana.  Per i già Nobili sarà aggiunta la specificazione nella Categoria di “Giustizia”, per i non Nobili, sarà aggiunta la Categoria specificativa di “Grazia”. La Nobilitazione è il mero contrassegno di coloro i quali hanno molto servito la Loro Patria. Si acquisisce con Decreto del Principe, per insigni meriti personali ed è ereditaria, trasmissibile alla prole, maschi e femmine all’infinito. La Corona è quella tipica del Cavalierato Ereditario, con le tre perle visibili [16]  

Il Gran Maestro, similarmente a molti altri antichissimi e pregiatissimi Ordini, può concedere ai più fedeli Cavalieri quale particolare segno di considerazione e grazia personale, il Titolo Nobiliare di Conte e/o Duca del Santosepolcro e/o di San Giovanni d'Acri e Santa Sophia", in via alternativa o aggiuntiva al Cavalierato Ereditario. Di norma il Titolo Ducale è riservato a Personaggi di Altissimo Censo e Status Socio-Culturale, ovvero a Membri di Famiglie Sovrane o ex Sovrane ed ai Nobili dell’Alta Nobiltà (già Duchi e Principi).  

Detta ulteriore nobilitazione è riservata solo alle più Alte Personalità e a quei Cavalieri che si siano dimostrati particolarmente legati alla Casa Angelo Tiberio Dobrynia di Roma e di Russia, ed è comunque a "numero chiuso", riservata cioè solo ad una scelta rosa di non oltre 5o Cavalieri. I Duchi appartengono in via eccezionale alla Classe Superiore dei Cavalieri di Gran Collare, e godono di speciali prerogative e privilegi ereditari: Dignità [17] di Primo Cugino del Gran Maestro e dei Reali Membri dell'Augusta Casa, con Crux Meriti Familiare; Trattamento di Altezza Serenissima; nomina ereditaria di Capitano Gran Sorvegliante di Terra Santa (con Fascia d'Onore); nomina vitalizia a Console Onorario dell'Imperial Casa e dell'Imperiale Accademia di Russia; concessione del "Capo dell'Impero" da aggiungere al Loro stemma, all’Arme di Famiglia (all'aquila bicipite nera in campo oro).

Stemma dell’Ordine

   Lo stemma di quest’Ordine nobilitante è di bianco alla croce potenziata, cantonata da quattro crocette di rosso, per ricordare le cinque piaghe di Nostro Signore. Al centro uno scudetto circolare d'azzurro alla croce greca bianca. Il tutto sormontato dall'aurea corona imperiale bizantina con infule. Motto: Post Tenebras Lux

 

Decorazione

La decorazione consiste in una croce potenziata, cantonata da quattro crocette di rosso, per ricordare le cinque piaghe di Nostro Signore, con al centro uno scudetto circolare d'azzurro alla croce greca bianca; sormontata da una corona imperiale aurea con le infule e il trofeo militare caricato dalla cifra SS HI; il tutto sospeso su di un nastro azzurro attraversato da un palo bianco.

Fascia d'Onore di Capitano: azzurra attraversata da un palo bianco, con le sacre cifre SS HI in oro. 

  RIFERIMENTI E PREROGATIVE STORICHE

DOCUMENTI

(1)  

Diploma del Re delle Due Sicilie Francesco II°

22 settembre 1860

Francesco II° -Per grazia di Dio – Re del Regno delle Due Sicilie – di Gerusalemme, ecc. – Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. Principe ereditario di Toscana, ecc. ecc. ecc.

Veduta la supplica al Nostro Real Trono umiliata dal fedelissimo suddito do Felice Vito Amoroso, del comune di Alessano, Gran Maestro, per diritto ereditario, dell’Ordine Militare ed Ospitaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, nonché di quello di S.Maria di Betlemme, con la quale ha esposto: Che il 20 agosto 1204 il Principe Aminado de Amerusio, figlio del Sire Giovanni e di domina Romana, della città di Bari, essendo intervenuto alla Quarta Crociata, dopo la conquista dell’Impero di Costantinopoli, fu riconosciuto con diploma dell’Imperatore Latino d’Oriente Baldovino I°, discendente legittimo e naturale in linea retta mascolina della dinastia di Michele II° Balbo di Amorio, Imperatore Romano d’Oriente, ascendente di lui, e fu investito dall’avito Principato d’Amorio e Galazia, con il diritto di battere moneta, dell’alta e bassa giustizia, di creare Cavalieri e decorarli con il Cingolo Militare, nonché Nobili, Baroni, Conti, Marchesi e Duchi,  con trasmessibilità del titolo dinastico ai suoi discendenti legittimi e naturali in perpetuo in linea primogenita maschile, diritti tutti confermati successivamente al Principe Giovanni de Amerusio, primogenito di Aminado, con diploma dell’Imperatore Latino d’Oriente Baldovino II°, dato in Bari il 22 agosto 1259.

Che il 18 marzo 1205 il predetto Principe Aminado de Amerusio fu confermato dallo stesso Imperatore Latino d’Oriente Baldovino I°, Maestro dell’Ordine militare ed ospedaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, da lui fondato con altri gentiluomini crociati, il 12 gennaio 1205 nella città di S. Giovanni d’Acri, con facoltà di creare Cavalieri della precitata Milizia, di elevare i più meritevoli alla dignità di Conte e Barone, e col diritto di tramissibilità del relativo Magistero nei suoi discendenti legittimi e naurali in perpetuo, in linea primogenita maschile.

Che il 2 febbraio 1206 il Pontefice Innocenzo III  con sua Bolla "Zelo, sollecitudine curisque tuis", diretta al Principe Aminado de Amerusio, quale Maestro Generale dell’Ordine Militare ed Ospedaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso e ad istanza del medesimo, non solo sanzionò l’Ordine, ponendolo sotto la regola di S. Agostino e dando allo stesso come sede la città di San Giovanni d'Acri, ma confermò ancora l’ereditarietà del Magistero nella famiglia postulante, riconoscendolo patrimonio spirituale irrevocabile di quella, concesse alla Milizia cavalleresca vari privilegi ed al Maestro generale la facoltà di elevare i Cavalieri più meritevoli alla dignità di Nobile, oltrechè di Conte e Barone, di modificare le Costituzioni ogni qualvolta lo avesse ritenuto necessario, senza bisogno di alcun intervento od ulteriore approvazione della Sede Apostolica,  e di trasferirne altrove la relativa Sede, se le circostanze lo avessero richiesto.

Che il Principe Giovanni de Amerusio, figlio di Aminado, secondo Maestro generale dell’Ordine, ebbe confermati ed ampliati tutti i privilegi di cui innanzi dall’Imperatore Latino d’Oriente Baldovino II° con diploma dato a quest’ultimo in Bari i 2 settembre 1259, con il quale, oltre alla podestà, diritti e privilegi già concessi in perpetuo al Maestro generale dell’Ordine militare ed ospedaliere di S. Giovani d’Acri e S. Tommaso, decretò che lo stesso fosse considerato come Capo e Sovrano dell’Ordine e nell’Ordine, nei confronti dei suoi Cavalieri o suoi sudditi, con tutte le prerogative sovrane, niuna esclusa ed eccettuata, e che da allora innanzi fosse riconosciuto Principe titolare di S. Giovanni d’Acri, a ricordo della Città nella quale la gloriosa Milizia cavalleresca ebbe la sua fondazione e la sua prima Sede. Che lo altro ascendente di lui, il Principe Daimberto de Amorosa, della città di Amalfi, figlio di Ruggero, già Procuratore e poi Maestro dell’ordine miliare ed ospedaliere di S. Maria di Betlemme, fondato il 19 gennaio 1459 dal Pontefice Pio II° con altra Bolla "Veram semper et solidam" e con la sede nell’isola di Lemnos, fu confermato in tale dignità dallo stesso Pontefice con altra Bolla " Magnae devotionis tuae" del 16 marzo 1464, con trasmessibilità del relativo Magistero nei suoi discendenti legittimi e naturali in perpetuo in linea primogenita maschile, con facoltà al Gran Maestro di modificare le Costituzioni, eccetto nella parte attinente alla successione del Magistero, ch’egli volle patrimonio esclusivo del Capo della famiglia dei Principi Amoroso, dichiarando irrito e nullo ogni atto o determinazione in contrario, ogni qualvolta lo avesse ritenuto necessario, senza bisogno di alcun intervento od ulteriore approvazione della Sede Apostolica, di farsi sostituire protempore nell’alta carica da altra persona da lui designata, purchè questa rivestisse dignità episcopale o fosse Principe Cattolico.

Che il 23 marzo 1492 il Principe Giovanni de Amorosa, figlio di Ruggero e fratello del ricordato Daimberto, secondo Maestro dell’Ordine militare ed ospedaliere di S. Maria di Betlemme, con diploma del Re Ferdinando I° d’Aragona, oltre alla concessione per se e suoi discendenti legittimi e naturali in perpetuo, di aggiungere al proprio cognome d’Aragona, ottenne anche molti altri privilegi ereditari, anche per l’Ordine, successivamente confermati in perpetuo dal Re Federico d’Aragona con suo diploma delll’11 giugno 1500. Tali cose esposte, il supplicante ha implorato dalla Nostra Sovrana potestà:

1 - Che gli sia riconosciuto il diritto di esplicare liberamente nel Nostro Regno, con speciali prerogative ed onori, il suo alto ministero di Gran Maestro degli Ordini militari ed ospedalieri di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, nonché di S.Maria di Betlemme, e ciò anche in confronto dei suoi legittimi successori al Soglio Magistrale in perpetuo.

2 - Che gli sia riconosciuto nel Nostro Regno agli insigniti dei predetti due Ordini, il diritto di potersene liberamente fregiare, senza bisogno di alcuna Nostra Sovrana autorizzazione.

3 - Che lo stesso diritto si riconosciuto agli investiti dei vari titoli nobiliari, da lui e dai suoi successori in perpetuo concessi sia nell’esercizio dell’alta carica di Gran Maestro dell’Ordine militare ed ospedaliero di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, sia in quello del diritto dinastico di Principe Imperiale di Amorio e Galazia. 

-- Veduti i titoli originali di fondazione e di precedenti riconoscimenti dei due Ordini già menzionati, quelli di investitura e conferma del Principato d’Amorio e Galazia, presentati dal petizionario per contestare essere lui il legittimo successore al Gran Magistero degli Ordini su ricordati ed al titolo dinastico di Principe Imperiale di Amorio e Galazia, riconosciuti tutti autentici.

- Veduto lo Statuto dell’Ordine militare ed ospedaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso emanato il 24 giugno 1498 in Napoli dalprincipe Nicola de Amorosa d’aragona e l’altro dell’Ordine Militare ed Ospedaliere di S. Maria di Betlemme emanato anche in Napoli il 25 marzo 1730 dal Principe Filippo Augusto Amoroso d’Aragona, entrambi tutt’ora vigenti.

- Volendo accogliere benignamente la supplica a Noi rassegnata dal ricorrente, e dare allo stesso un particolare attestato della Nostra Sovrana benevolenza, in considerazione della ricordata ed incontroversa origine imperiale della sua antica famiglia e delle molteplici prove di attaccamento e di devozione da lui date al Nostro Real Trono.

- Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

1 - L’Ordine Equestre Militare ed Ospedaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, fondato il 12 gennaio 1205 nella città di S. Giovanni d’Acri dal Principe crociato Aminado de Amerusio, attualmente retto dallo Statuto emanato in Napoli il 24 giugno 1498 dal Gran Maestro Principe Nicola de Amorosa d’Aragona,  è giuridicamente riconosciuto nel Nostro Regno, e ne è approvato il relativo Statuto.

2 - L’Ordine Equestre Miliare ed Ospedaliere di S. Maria di Betlemme, fondato il 19 gennaio 1459 dal Pontefice Pio II° con Bolla "Veram semper et solidam" e dallo stesso riformato con altra Bolla "Magnae devotionis tuae" del 16 marzo 1464, attualmente retto dallo Statuto emanato in Napoli il 25 marzo 1730 dal Gran Maestro Principe Filippo Augusto Amoroso d’Aragona, e del pari giuridicamente riconosciuto nel Nostro Regno, ene è approvato il relativo Statuto.

3 - Gli Ordini equestri di cui agli articoli precedenti, ed il cui Magistero si appartiene per diritto dinastico e patrimoniale, esclusivamente al Capo della Casa dei Principi Amoroso d’Aragona ed ai suoi discendenti maschilegittimi e naturali in perpetuo con ordine di primogenitura, sono equiparati a tutti gli effetti ai Nostri Ordini equestri.

4 - Per il disposto dell’articoloprecedente, i sudditi del Nostro Regno, civili e militari, possono accettare gradi cavallereschi nei due Ordini e fare uso dei titoli e delle insegne del proprio grado nei Nostri Reali dominii, senza bisogni di alcuna Nostra speciale autorizzazione. Le insegne dei due Ordini debbono essere portate dopo quelle dei Nostri Ordini nazionali.

5 - Sono parimenti riconosciuti, e ne permettiamo l’uso nel Nostro Regno, i titoli nobiliari di Conte, Barone e Nobile, con o senza predicato, conferiti dal Capo della Casa dei Principi Amoroso d’Aragona nella sua qualità di Gran Maestro dell’Ordine Militare ed Ospedaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, nonché quelli di Duca, Marchese, Conte, Barone e Nobile, con o senza predicato, da lui conferiti per diritto dinastico nella sua qualità di Principe Imperiale di Amorio e Galazia. I predicati annessi ai titoli di cui alla prima parte del presente articolo saranno meramente onorifici, né produrranno alcun effetto che in qualsiasi modo potesse incontrare l’ostacolo della legge eversiva della feudalità nei Nostri Reali dominii.

6 - I nostri sudditi, civili e militari, possono accettare i titoli nobiliari di cui all’articolo precedente e farne uso nei Nostri Reali dominii, senza bisogno di alcuna Nostra speciale autorizzazione.

7 - Il Gran Maestro degli Ordini di cui agli art. 1 e 2 potrà in qualsiasi momento, senza bisogno di Nostra approvazione, apportare ai relativi Statuti quelle modifiche di volta in volta egli nella sua saggezza stimerà più opportune e convenienti alle mutate esigenze dei tempi, eccetto la parte riguardante la successione al Magistero, che deve restare integra ed immutata, ritenendosi fin d’ora nullo, irrito e di niun valore ogni atto o disposizione in contrario.

8 - Il Gran Maestro e la sede del Gran Magistero dei due Ordini godono nel Nostro Regno delle immunità diplomatiche concesse agli Ambasciatori di Potenze estere accreditati presso di Noi ed alle loro sedi.

9 - Per concorrere agli scopi assistenziali dei due Ordini sopra menzionati, il Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze è autorizzato a versare annualmente al Gran Maestro dei predetti due Ordini la somma di trecentomila ducati d’oro come contributo del Nostro Stato.

10 - Il Nostro Ministro Segretario di Sato Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione delpresenteDecreto.

FRANCESCO  


§ § §  

(2)

Decreto del Re d’Italia Vittorio Emanuele III

18 gennaio 1944

Veduto la opportunità di accordare pieno riconoscimento giuridico all’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso, il cui Magistero si appartiene in perpetuo, per insopprimibile diritto ereditario, al legittimo Capo della Casa Imperiale Amoroso d’Aragona, e ciò specialmente in considerazione sia deinumerosi favorevoli pronunziati della Magistratura, sia dell’opera altamente patriottica chel’Ordine stesso va da tempo svolgendo in Italia per il più valido ed efficace potenziamento della lotta di liberazione del suolo nazionale dall’occupazione nemica, sia infine di quella non meno importante e di alto interesse sociale, che quotidianamente svolge nel campo assistenziale;

Veduto lo Statuto dell’Ordine suddetto, emenato il 24 giugno 1936 dal legittimo Gran Maestro della vetusta e gloriosa Milizia Cavalleresca;

Veduto l’art. 11 del Regio Decreto 16 dicembre 1927, n.2210, concernente l’ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato; -Abbiamo decretato e decretiamo:

1 – L’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso, il cui Magistero si appartiene in perpetuo, per insopprimibile diritto ereditario, al Capo della Casa Imperiale Amoroso d’Aragona, è giuridicamente riconosciuto in Italia a tutti gli effetti. L’Ordine avrà un’amministrazione autonoma propria, alla dipendenza del rispettivo Gran Maestro.

2 – I fondi necessari per la finalità dell’Ordine, la sua amministrazione e le spese di rappresentanza del Gran Maestro saranno forniti dalle offerte dagli aderenti, delle quali il Gran Maestro disporrà secondo la sua saggezza. Non è consentita alcuna ingerenza da parte dello Stato negli affari dell’Ordine.

3 - Al Gran Maestro dell’Ordine sono garantite nel Regno la più ampia libertà ed indipendenza nell’esercizio della sua attività magistrale, e gli sono concessi gli stessi onori dovuti al Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, col trattamente però di Altezza Serenissima, a meno che per altre circostanze non abbia diritto a trattamento diverso.

4 - Nell’Ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, la rappresentanza del Gran Magistero dell’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso, regolarmente accreditata con espressa delega del Gran Maestro, e composta di tre Cavalieri di Gran Croce di Giustizia e di cinque Cavalieri di Gran Croce di Grazia, segue immediatamente la rappresentanza del Sovrano Militare Ordine di Malta e precede quella dell’Ordine Militare ed Ospedaliere di Santa Maria di Betlemme.

5 - Ai componenti il Senato dell’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso, come ai Cavalieri di Gran Croce di Giustizia di nazionalità italiana, è concesso il trattamento di Eccellenza.

6 – I decorati dell’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso potranno fregiarsi delle insegne dell’Ordine senza bisogno di alcuna Nostra Sovrana autorizzazione, e porteranno il nastrino delle stesse sulla sinistra del petto, dopo quelle del Sovrano Militare Ordine di Malta e prima di quelle dell’Ordine Militare e Ospedaliere di Santa Maria di Betlemme. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, entri eccezionalmente in vigore dalla sua data, e sia per ogni evento, e perché possa valersene in qualsiasi circostanza dinanzi le Autorità civili, amministrative e giudiziarie, come fosse stato già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rilasciato in copia al Gran Maestro dell’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso a cura del Ministro della Nostra Real Casa, nel cui Archivio segreto, per tutto il periodo della guerra sarà, d’ordine Nostro, per ovvie ragioni di carattere militare, custodito, in uno agli altri Decreti che interessano le forze clandestine della resistenza, e sia infine, dopo la cessazione dell’attuale stato di guerra, a cura del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, o infra dieci anni dalla conclusione della pace, a domanda del Gran Maestro interessato, inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d’Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dal Comando Supremo, 18.1.1944.

VITTORIO EMANUELE  

Re d'Italia  

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NOTE

[1] Gli Ordini Non Nazionali sono Ordini facenti parte del Patrimonio Araldico di una Nazione o comunque di una entità differente rispetto alla Nazione nella quale si opera. Sono principalmente Ordini di Collazione di Famiglie discendenti da ex Sovrani. Una Onorificenza concessa da un Ordine Dinastico-Familiare è cosa ben diversa da quelle che la Legge 3 marzo 1951 nr. 178 qualifica come concesse “da Enti, Associazioni o Privati”. La Dottrina Giuridica Italiana ha fatto rilevare più volte che né il concedere, né il fregiarsi di Decorazioni di Merito e/o cavalleresche indipendenti cade sotto alcuna Sanzione Penale “purché limitato alla vita di relazione sociale – omissis –  ed accompagnato sempre dalla precisazione della specie e della qualità dell’Ordine Cavalleresco”. (Sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione III del 23 aprile 1959).

[2] Sono Titoli Sovrani i seguenti: Imperatore, Re, Arciduca, Granduca, Principe Reale e/o Imperiale, Sovrano, Scià, Sultano, Duce, Negus, Bey, Emiro, etc.

[3] Il Cognome ANGELO è antichissimo. Nella forma italiana continua quella latina ANGELUS, già usata, seppure raramente, dai primi Cristiani e che a sua volta derivava dal greco “ánghelos” cioè “Messaggero”, forse di origine assira. Secondo taluni sarebbe la traduzione dall’ebraico “Mal’ak che significa “Messaggero, Ministro di Dio

[4] Afferma l’Hobbes, nel “Leviathan”, che il Sovrano, perdendo il territorio sul quale esercitava lo Jus imperii” e lo “Jus gladii” non perde tuttavia i Suoi Diritti Sovrani, in quanto, mentre conserva in pectore et in potentia” tali diritti, quale “Pretendente”, mantiene, nella piena efficacia giuridica, gli altri due elementi inerenti alla Sovranità, quali lo  Jus Majestatis” e lo “Jus Honorum”, vale a dire il diritto (“Jus”) ad essere onorato ed il diritto a nobilitare, cioè ad armare Cavalieri e creare Nobili e ciò perché la Sovranità non importa per sé stessa dominio e proprietà, bensì Giurisdizione ed Imperio, ond’è inalienabile. Tale principio giuridico, dell’Hobbes, ai giorni d’oggi viene confermato dalla prevalente Giurisprudenza e dalla dominante Dottrina, come confermano, tra gli altri, Giovan Battista UGO nel “Digesto Italiano” (Torino, 1923); il Prof. Gorino-Causa dell’Università degli Studi di Torino; il Bascapè dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il quale ultimo precisamente scrive: “La Famiglia Principesca già Sovrana ha sempre il carattere di una Dinastia ed il Suo Capo conserva il Titolo e gli attributi dell’ultimo Sovrano spodestato, col nome di “Pretendente”. Non si tratta di una Famiglia Principesca privata,  ma sempre di una antica Dinastia, che, come tale, continuerebbe a distribuire nomine”.

[5] Il Marchese Vittorio Spreti, nel Suo testo "Brevi Note sui Comneno" - Bari, luglio 1944, così comincia la Sua Opera: I Comneno sono non forse la maggiore ma, certo la più notevole delle Dinastie succedutesi sul trono di Bisanzio dopo la Macedone, tutti i Suoi membri essendo stati di grande intelligenza e energici, abili diplomatici e valenti Generali, con in ciascuno notevoli qualità, tranne che per l'ultimo, Andronico, che fu spodestato propriamente per i Suoi eccessi crudeli. Originari di Comné, vicino Adrianopoli, e stabilitisi a Kastamon o Chastamon in Anatolia, già ai tempi di Basilio II il Macedone (976-1025), essi figurano tra le più potenti famiglie della Aristocrazia Bizantina”. Il Cognome COMNENO, del quale, secondo le Carte Farnesiane la prima citazione appare nel VI secolo, deriverebbe invece dal nome dell’antico Popolo dei Comani, di origine turca, facenti parte del gruppo di popolazioni (Chazary, Pecebeghi, Ogjuz, Cumucchi, Ciuvasci) che in questa epoca iniziarono una progressiva immigrazione verso le Nazioni vicine. I Comani subirono una gravissima sconfitta dalle Truppe comandate da Michele Flavio, figlio di Alessio Flavio Massimo (diretto discendente dell’Imperatore Costanzo I Cloro e diretto progenitore sia dei COMNENO che degli ANGELO), il quale, come usavasi nell’antica Roma, fu appunto detto “COMANO”, e per errore di trascrizione o pronuncia “COMNENO”. E’ noto infatti che nell’Impero Romano e nella precedente epoca Repubblicana si usava dare ai Generali vincitori un soprannome (agnomen) a ricordo di un fatto particolare, per cui Publio Cornelio Scipione fu detto “Africanus” (Scipione l’Africano) per le Sue vittorie in Africa, e Suo fratello Lucio Cornelio Scipione “Asiaticus” per le battaglie vinte in quest’altro continente. Un’altra gravissima sconfitta i Comani subirono poi ad opera dei Bizantini nell’XI secolo.

[6] Principe. Dal  sostantivo latino “Princeps-cipis” è composto da tema “prim-us” (primo) e “ceps” dal tema che è in “cap-ere” (prendere) e sta ad indicare colui che prende il primoposto. Bisogna fare attenzione fra il Titolo Apicale della Nobiltà Dativa di Principe ed il Titolo della Nobiltà Nativa di Principe Sovrano o Principe del Sangue  (Princeps Natus cioè qui Regis sanguine ortus est), cosa ben diversa. Il figlio Primogenito del Re d’Inghilterra assume fino dalla nascita il Titolo di Principe di Galles, quello del Re di Spagna di Principe delle Asturie e quello del Re d’Olanda di Principe di Orange, quello del Re d’Italia di Principe di Piemonte.

[7] Princeps Natus cioè qui Regis sanguine ortus est.

[8] Ruricense. La Dinastia di Ivan IV Vasilievich detto “il Terribile”, Terzo Zar di Russia.

[9] Frigia. Trattasi di un'area della Turchia odierna centrale, nelle Province romane di Asia e Galazia. Alla Pentecoste c'erano dei Giudei frigi (At 2:10). Paolo passò per questa zone durante il suo secondo e terzo viaggio (At 16:6; 18:23). Il preciso significato di questi riferimenti non è chiaro; "la Frigia e la regione della Galazia" potrebbe significare la parte della Frigia nella Galazia - cioè, l'area intorno ad Antiochia di Pisidia.

[10] La Città di AMORIO, che venne presa dagli Arabi nell’838 e tenuta da essi per breve tempo; conquistata dai Selgiuchidi, venne strappata loro da Alessio COMNENO, e rimase Bizantina fino alla caduta di Costantinopoli (1204). Nell’8° e 9° secolo fu una roccaforte dell’iconoclastia. Ne rimangono le rovine non lontano dall’attuale Aziziye, anticamente detta Loryma.

[11] Debellatio. Rinuncia totale o passiva, per sé e per i propri discendenti, a tutte le prerogative Sovrane.

[12] Debellazione. Sconfitta, annientamento, distruzione, anche nel figurato. Dal latino medievale “Debellàtio-ònis”.

[13] Debellare. Sconfiggere pienamente con azioni guerresche, annientare, distruggere, espugnare. Dal latino “Debellàre” con lo stesso significato, derivato di “Bèllum”, guerra. Dal XIV secolo nel Lessico Italiano.

[14] La Famiglia OTTAVIA era originaria di Velletri. Già dai tempi di tarquinio Prisco era stata ammessa da Servio Tullio fra le Famiglie  Patrizie, poi era ritornata plebea ed infine Giulio Cesare l’aveva riconosciuta Patrizia.

[15] Papa Innocenzo III, era nipote di Papa Clemente III. Colto, Austero, Energico e convinto assertore della Teocrazia e quindi della indiscussa ed indiscutibile superierità del Papa sull’Imperatore, nato a Gavignano (Ciociaria) nel 1160, consacrato Papa il 22 febbraio 1198 e morto a Perugia o Roma il 16 luglio 1216 (?), era figlio di Lotario dei Conti Segni, figlio di Trasmondo, Conte di Segni e di Clarica (o Clarice) SCOTTI, di Famiglia romana (provenienza incerta). Proclamò la Quarta Crociata e bandì pure la Crociata contro gli Albigesi. Sostenne i Regni cristiani nella penisola iberica nella lotta contro gli Arabi, che vennero sconfitti nel 1212 a Las Navas de Tolosa. Nel 1215 promosse il Concilio Lateranense, dove si condannavano i Catari e i Valdesi, vennero decise misure repressive per gli eretici e si stabilirono severe regole di comportamento per il Clero Cattolico. Con Papa Innocenzo III nascono gli stemmi papali. Suoi nipoti furono i Papi Gregorio IX ed Alessandro IV da “I Papi ”, di Memmo Caporilli, Nuova Editrice Spada, N.E.S., 1985 ed altre fonti).

[16] Corona di Cavaliere di Nascita e perciò trasmissibile (anche questa Moderna, veggasi deliberazione della “Consulta Araldica del Regno d’Italia”, 4 maggio 1870). E’ un cerchio d’oro puro velato rabescato, brunito ai margini sostenente quattro grosse perle poste sul cerchio, delle quali se ne vedono soltanto tre.

[17] Dignità. Etimologicamente, il termine “dignità” deriva dal latino “dignitas-atis”, astratto di “dignus”, meritevole, degno di rispetto nell’opinione comune, eccellente, che per le sue qualità, per gli atti, i costumi e simili, merita lode, onore, e così via.

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