Presentazione      Mantelli       Decorazioni

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Imperial sovereign tiberian-dobrynian-angelos house of rome et russia  

 

Sovereign Order

of Saint John of Jerusalem

Russians Knights of Malta

 O.S.J.+R.M.

 

Sovrano Ordine di San Giovanni  di Gerusalemme 

Cavalieri Russi di Malta – O.S.J.+R.M.  

A.D. 1099 / 1500

 

I Cavalieri Russi di Malta

 

La Tradizione storica - Il primo dei grandi ordini cavallereschi sorti in funzione delle crociate fu quello degli Ospitaleri di San Giovanni, oggi cavalieri di Malta, praticamente il solo che sia giunto sino a noi conservando intatte tutte le prerogative di sovranità, personalità giuridica internazionale, autonomia economica e guarentigie diplomatiche. Le origini dell’idea ospitaliera, sulla quale si costituirono in seguito numerosi ordini cavallereschi, sono  antecedenti alla prima crociata. Molto prima che Goffredo di Buglione mettesse piede in terrasanta, i mercanti amalfitani erano riusciti ad ottenere dal califfo fatimita d’Egitto, pagando un contributo annuo, il permesso di edificare in Gerusalemme una chiesa ed un ospedale, luogo d’asilo e di assistenza ai pellegrini.  

L’ospedale è in piena funzione, sotto la direzione di un monaco amalfitano, alla data della conquista e della successiva costituzione del regno latino di Gerusalemme, retto da Goffredo di Buglione. Il monaco si chiama Gerardo de Sasso ed è in odore di santità per essere prodigiosamente scampato alla pena capitale, avendolo i mussulmani accusato di avere lanciato pane ai crociati affamati dalle mura durante l’assedio. La gente lo chiama beato Gerardo. Sarà lui ad istituzionalizzare la mansione di soccorso ai pellegrini costituendo una confraternita religiosa che si chiama Ordine ospitaliero di San Giovanni in Gerusalemme (1099).

Non basta però prendersi cura dei pellegrini; bisogna proteggerli dalla furia dei saraceni. Così, nel giro di venti anni, da uomini di carità e di fede quali erano, gli ospitalieri  diventano guerrieri. E’ il successore del beato Gerardo, fra’ Raimondo de Puy, secondo gran maestro, a trasformare l’ordine in un’organizzazione militare.

Considerate le loro origini, i cavalieri di San Giovanni adottano come insegna la croce amalfitana ad otto punte, che simbolizzano tra l’altro le beatitudini della fede. Lo stendardo è rosso, la croce bianca. I mantelli sono neri. Ben presto gli arabi, dopo averne conosciuto l’impeto in battaglia, li chiameranno con reverenziale timore gli “uomini neri”. La loro fama assume proporzioni leggendarie, al par di quella dei templari. E’ significativo che persino il Saladino, avversario generoso e leale, propenso a fare grazia della vita ai cristiani  catturati sul campo, poneva senza esitazione a morte ospitaleri e templari. Ne diede una crudele prova ad Hattin, dopo la disastrosa sconfitta crociata del 1187 facendone impalare o trucidare in altro modo oltre duecento.  

Il 1187 è l’anno tragico della caduta di Gerusalemme, che segna il primo decisivo rovesciamento di una situazione favorevole ai cristiani, che aveva permesso loro d’impadronirsi di territori sconfinati e inestimabili tesori. Gli Ospitaleri si sacrificheranno in massa per difendere le mura della Città della Pace, come la chiamano gli arabi. Ed anche fra’ Ruggero di Moulins, gran maestro dell’Ordine, cadrà combattendo contro le orde del Saladino. Non è il primo ne sarà l’ultimo dei principi Ospitaleri rimasti sul campo. L’illusione del Santo Sepolcro va sgretolandosi,  Gerusalemme sarà ripresa, poi definitivamente perduta nel 1244. Restano tuttavia da difendere gli altri  principati latini d’oltremare e le loro genti. Se il regno di Gerusalemme è caduto c’è ancora quello di Antiochia, i principati di Tiro e di Edessa, la contea di Tripoli, la fiorente Giaffa e il prezioso approdo di San Giovanni d’Acri. Gli ospitalieri  presidiano la smisurata frontiera, resistendo alla morsa mussulmana mediante sanguinose sortite da castelli che dominano i punti nevralgici del territorio.

Ma nel 1271 la più leggendaria di queste fortezze l’immenso Krak dei cavalieri, tenuto dagli ospitalieri, cade. La sua perdita e lo sterminio dell’intera guarnigione ospitaliera seminano il panico nella cristianità. I cavalieri di terrasanta sono sempre più soli, mentre la morsa mussulmana va irrimediabilmente stringendosi. Cadono Giaffa, Tripoli, Antiochia e la roccaforte di Margat, considerata imprendibile anch’essa. Poche centinaia di Ospitalieri, Templari e Teutonici, si arroccano ad Acri, sulla costa, unitamente ai Cavalieri di San Giovanni d'Acri e S. Tommaso, per permettere alla popolazione superstite d’imbarcarsi per l’Europa. Resistono oltre un mese contro centosessantamila saraceni provenienti dall’Egitto e dalla Siria, respingendo l’orda fino a quando l’ultima donna cristiana è in salvo sull’ultima nave. Nessuno dei difensori di Acri cade in mano al nemico. Ridotti  in poche decine, si raggruppano su di un’unica torre, che crolla sotto l’urto degli attaccanti seppellendoli insieme.

Il gran maestro degli Ospitalieri  Giovanni de Villiers è tra i superstiti imbarcati sulle navi perché feriti e inabili al combattimento. Porta le sue insegne a Cipro dove s’insedia provvisoriamente. Molti altri Cavalieri, invece, furono costretti a cercare rifugio nei Patriarcati Russi, e furono benevolmente accolti dalla Casa Granducale di Mosca e Kiev, dai principi Dobryniani di Galizia.

Bastano pochi anni per riorganizzare l’Ordine a Cipro e renderlo pronto, sotto il profilo sia militare che spirituale, a riprendere la sua guerra contro l’Islam. Lo scenario non è più il deserto, non più le rocche dei valichi libanesi, ma il mare. La prima conquista degli ospitalieri tornati in armi è l’isola di Rodi, dove si stabiliscono in forze. Avvalendosi poi della consulenza di esperti architetti navali genovesi, approntano una flotta di agili galere, con le quali s’impossessano di Lero, Cos, Nisiro, Calchi, Limonia, Castelrosso e numerose altre isole dell’Egeo.

Le fortune dei Cavalieri di San Giovanni, divenuti ora di Rodi, sono da questo momento affidate al mare, sia per quanto riguarda i commerci che per quella che rimane la loro crociata permanente, rivolta soprattutto a contrastare la marineria turca e la pirateria barbaresca. L’Ordine può a tutti gli effetti considerarsi, in questa fase della sua storia, una  re-pubblica marinara aristocratica, ai cavalieri erano richiesti quattro quarti di nobiltà, in certi casi dodici,su modello genovese o veneziano. Con una connotazione multinazionale in più, poiché riunisce gentiluomini provenienti da ogni paese dell’occidente cristiano, raggruppandoli per evidenti ragioni di praticità in otto capitoli denominati lingue. E’ una ecumenica comunità militare, le cui navi battono le rotte più impraticabili, spingendosi oltre il Bosforo fino al Mar Nero. Intralciano  l’azione dei corsari tunisini, ma praticano a loro volta con profitto la guerra di corsa, facendo bottino sulle rotte ottomane. Partecipano alle imprese navali più spettacolari della cristianità, quali la presa di Smirne, e i frequenti sbarchi sulle coste nordafricane.

Con l’unione matrimoniale (A.D. 1472) fra Zoè (Sofia) Paleologo, nipote di Costantino XI Paleologo, ultimo imperatore di Bisanzio e Ivan III Velichy (il Grande) Granduca di Russia, vari gruppi superstiti di altri Ordini di Cavalieri d’Oriente vengono assorbiti dalla Casa di Russia, come per esempio la leggendaria Militia Aurata Costantiniana, e comincia altresì ad organizzarsi un primo Priorato di Russia ortodosso di quei Cavalieri Joanniti accolti in passato dalla Casa di Mosca e Kiev, che già intorno al 1500 ca. assumerà forza e caratteristiche ben peculiari sotto l’Alto Protettorato (de facto) dello zar Ivan III il Grande.

La sproporzione con le forze dell’impero ottomano è però enorme. Anche Rodi è destinata a cadere. Nel 1522 Solimano II attacca l’isola con settecento navi e un esercito di duecentomila uomini, più reparti minori e genieri addestrati alla scavo e alla demolizione. Lo sbarco è preceduto da un massiccio bombardamento navale. I cavalieri cristiani sono solo trecento, più alcune migliaia di militi reclutati tra la popolazione. Resistono sei mesi, fino a quando la gente di Rodi, esausta e decimata, implora il gran maestro Villiers de Isle-Adam di chiedere la pace.

I cavalieri ancora in vita e in grado di combattere non sono che poche decine. Ammirato di tanto valore, il sultano Solimano offre loro l’onore delle armi e la promessa che i rodioti non subiranno violenze. La popolazione, ciò nonostante, chiederà e otterrà di seguire gli ospitalieri sulle loro navi, che fanno vela verso Candia. Segue un periodo di pena ed incertezza per gli ospitalieri, che senza ricevere alcun aiuto dai sovrani d’Europa vagano tra Candia e la Sicilia, tra Civitavecchia e Marsiglia; altri ancora si uniranno ai confratelli russi ortodossi posti sotto la guida dello zar Basilio III, de facto loro 45° Gran Maestro.

Carlo V metterà a disposizione degli ospetalieri cattolici Malta,  chiedendo come compenso simbolico un falcone da caccia l’anno. L’isola è infatti ricca di tali volatili.  E’ il 1530. Sono passati otto anni dalla tragedia di Rodi quando gli ospitalieri s’insediano a Malta. Si trasferiscono con loro le famiglie superstiti della popolazione rodiota.

Con rapidità sorprendente, l’Ordine riprende il dominio del Mediterraneo, trasformando l’isola in una base inespugnabile. Resisterà al più spietato  assedio che la storia navale ricordi, quando nel 1565 turchi e barbareschi tenteranno di ripetere, con  cinquecento navi e cinquantamila uomini, l’impresa di Rodi. Basteranno a respingere gli assedianti non più di sei-settecento cavalieri dell’Ordine, appoggiati da una forza di novemila uomini armati, meno di un quinto degli attaccanti. Tramontarono definitivamente in quei giorni le illusioni mussulmane di trasformare Malta in una base per il controllo del Mediterraneo, dalla quale muovere per invadere la Sicilia e l’Europa. I cavalieri terranno Malta, dopo l’assedio, per oltre due secoli. Ma non saranno le armi dell’Islam a scacciarli dall’isola. Sarà Napoleone Bonaparte, per impossessarsi dei loro tesori, ad infrangere nel 1798 la secolare neutralità degli ospitalieri nei confronti di ogni nazione d’Europa. La repubblica francese, a quella data non riconosceva l’Ordine. Tutti i beni ospitalieri in Francia erano già confiscati e numerosi cavalieri uccisi nei massacri rivoluzionari. Napoleone giunge all’isola con una flotta che trasporta l’intero corpo d’armata destinato alla spedizione d’Egitto ed intima che Malta gli venga consegnata. Il gran maestro Ferdinand von Hompesch ordina una difesa simbolica, poi, dopo le prime cannonate la resa. Napoleone sbarca e depreda nel giro di poche ore le case dell’Ordine. La presa di Malta da parte di Napoleone rimane tra gli episodi meno chiari della storia dell’Ordine. Una difesa dell’isola sarebbe stata non solo possibile ma destinata probabilmente al successo. L’Ordine  aveva in mare due vascelli, una fregata e tre galere. Sugli spalti della terraferma erano allineate 1400 bocche da fuoco, tra cannoni e mortai di vario calibro. La guarnigione contava infine 332 cavalieri, 1200 armigeri del reggimento Malta e una milizia locale di 12.800 uomini, più i battaglioni da sbarco delle unità navali, 300 fanti sulle galee e 400 sui vascelli.

Era del tutto improbabile, a queste condizioni, che Napoleone avesse rapidamente la meglio, senza impegnarsi in un assedio prolungato che l’avrebbe distolto dall’impresa d’Egitto. Non si comprendono dunque le ragioni della resa, a meno di non volerle ricondurre all’imperativo ideale di evitare spargimento di sangue tra europei.

L’Ordine così frantumato nelle sue otto Lingue e nei vari Priorati, comincia dunque a disperdersi in ogni parte del mondo. Un ramo di esso da Trieste passa a Roma, riorganizzandosi nel noto S.M.O.M. Altri Cavalieri trovarono rifugio in Russia (1797-98) sotto la protezione dello zar Paolo I, 72° Gran Maestro dell’Ordine (carica che tenne sino alla sua uccisione). Vennero così a costituirsi nuove branche scismatiche di Priorati Russi.  

Intanto, però, continuava a sopravvivere, mai perduta, quella branca anteriore del Malta Russo raccoltasi dapprima intorno al Granduca Ivan il Grande, Alto Protettore dei Cavalieri neri biancocrociati.

Detto Ordine è stato formalmente rianimato e riorganizzato nei propri statuti, con Lettere Patenti e Decreti Imperiali del 30.03.2003, da S.A.R.I. Don Antonius II Tiberio Dobrynia Angelos di Roma et Russia, legittimo rappresentante Capo di Nome e d’Arme della Imperial Sovereign Tiberian Dobrynian House of Rome and Russia, e rinominato: “Sovereign Order of Saint John of Jerusalem - Russians Knights of Malta - O.S.J.+R.M.” (“Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri Russi di Malta - O.S.J.+R.M.”).  

Il 22 luglio 1985, con Decreto Imperiale dato a Napoli, S.A.R.I. il Principe Don Luigi Amoroso d’Aragona abdicava formalmente in favore di Don Antonius II di Roma et Russia al quale passavano di diritto tutte le prerogative e fontes honorum degli Imperatori bizantini Amoroso Comneno Angelo-Flavio-Lascaris –Paleologo d’Aragona, etc.

Pertanto, veniva così ulteriormente a rafforzarsi l’antica legittimazione Ruricense e Angelica-Bizantina nella continuità storica dell’Ordine dai Granduchi di Russia e dagli Imperatori d’Oriente. Conseguentemente, da quella data vennero assorbiti nell'Ordine anche i Cavalieri di San Giovanni d'Acri e S. Tommaso d'Oriente (istituiti nell'A.D. 1205), e de jure et de facto l'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri Russi di Malta pertanto, per conntinuazione storica e legittimazione araldico-nobiliare,  beneficia anche delle antiche prerogative imperiali e papali dei Joanniti di S. Giovanni d'Acri e S. Tommaso della Dinastia Frigia Despotale d'Amorio e Galazia (Riconoscimento di Baldovino I, Imperatore di Costantinopoli, Diploma del 18 marzo 1205; conferma di Papa Innocenzo III, Bolla del 2 febbraio 1206; riconferma di Baldovino II, Imperatore di Costantinopoli, Diploma del 2 settembre 1259; Diploma del re delle Due Sicile Francesco II, del 22 settembre 1860; Decreto del re d'Italia Vittorio Emanuele III, del 18 gennaio 1944).               (*) Documenti

 

Della natura e sovranità - L’Ordine è una Milizia Cavalleresca, Ecumenica, e quale soggetto di diritto internazionale, appartenente a pieno titolo al patrimonio storico e araldico dinastico eriditario dell’Augusta Casa Imperiale e Granducale Tiberiana-Dobryniana-Anghelos di Roma et Russia, è autonomo, indipendente da ogni temporale o spirituale sovranità.

 

Il Sovrano Gran Maestro Generale - S.A.R.I. Don Antonius II è  l’attuale Sovrano Gran Maestro Generale ereditario dell’O.S.J.+R.M., assumente la carica e dignità di Alto Patrono e Protettore Spirituale del Nobile Ordine (con Placca di Gerusalemme e trattamento di S.A.R.I. - Monsignore Eminentissimo), per riorganizzarlo e guidarlo con prudente saggezza, affinché ne venga garantita la continuità storica, tradizionale e morale.

 

Sede Magistrale - La sede centrale è nel luogo ove risiede il Sovrano Gran Maestro, salvo sua diversa disposizione magistrale; la sede storica è a Mosca e  Gerusalemme.

 

Scopi dell’Ordine - Essi sono:

a)             la continuazione e salvaguardia del patrimonio storico tradizionale degli antichi Cavalieri di Amalfi, Gerusalemme, Cipro, Rodi e Malta.

b)             la propagazione della Fede Cristiana, con spirito ecumenico e di fratellanza per l’unificazione delle diverse confessioni e religioni;

c)             la difesa e la conservazione degli ideali cavallereschi di Giustizia e Onore, uniti ai più elevati valori filantropici e caritatevoli; la diffusione e valorizzazione degli studi superiori, umanistici, artistici e scientifici, a fondamento di una rinnovata cultura dell’uomo e per l’uomo.

 

Categorie di Membri - L’Ordine comprende le classi di Cavalieri e Dame distinte in due categorie: di Giustizia e di Grazia. Appartengono alla prima coloro che sono di comprovata nobiltà, ed i Grandi Dignitari dell’Ordine. Epperò, il Sovrano Gran Maestro può, in casi eccezionali ed in forza delle sue prerogative, concedere le insegne di giustizia anche ai candidati non in possesso di titoli nobiliari.

La gerarchia di ogni categoria comprende i seguenti gradi e dignità (in ordine crescente):

¨              Cavaliere / Dama

¨              Commendatore / Gran Dama

¨              Commendatore Grande Ufficiale / Gran Dama Gr. Uff.

¨              Cavaliere di Gran Croce / Gran Dama di Gr. Cr.

¨              Cappellano

¨              Ambasciatore / Ambasciatrici

¨              Cavaliere di Gran Collare / Gran Dama di Gr. Coll.

Le otto punte della Croce di Malta sono composte da:

·                1° Gran Cancelliere - con placca di Castiglia

·                2° Gran Balì - con placca di Germania

·                3° Gran Commendatore - con placca di Provenza

·                4° Gran Maresciallo - con placca di Alverna

·                5° Gran Conservatore - con placca di Aragona

·                6° Grand’Ospitaliere - con placca di Francia

·                7° Grand’Ammiraglio - con placca d’Italia

·                8° Gran Turcopillier - con placca di Baviera e Russia

 

Decorazioni e Armi - La decorazione antica viene mutata in quella attuale: una Croce d’oro Amalfitana (a otto punte)  smaltata di bianco, accantonata di quattro gigli d’oro e sovrastata da una corona imperiale alla russa.

Il nastro è nero bordato d’oro.

Scudo: di nero alla croce di bianco; accollato dietro allo stesso l’aquila bicefala bizantina coronata alla russa.

Mantello: nero con croce ottagona bianca sulla spalla.  Solo il Gran Maestro  porterà  il colletto del mantello ricamato con frasche e arabeschi di contrassegno in oro.

Stendardo Crociato: di rosso alla croce greca bianca.

Il Gran Maestro - Alto Patrono e Protettore porterà, quale contrassegno di dignità, una spada d’argento guarnita d’oro in palo allo scudo.

 

Condizioni generali d’ammissione

 

Conferimento . La designazione può essere conferita a persone che abbiano compiuto i diciotto anni di età, di ambo i sessi, di qualsiasi nazionalità e religione, senza discriminazioni razziali o sociali, sempreché risultino di buona condotta morale ed abbiano acquisito particolari meriti personali, distinguendosi nel campo degli studi, della professione, nel lavoro, nella società civile.

   Il Postulante dovrà corredare la domanda scritta di candidatura con un sintetico curriculum vitae, includendo autocertificazione di mancanza di procedimenti penali in corso a suo carico, più due fototessere recenti, ed il versamento della quota richiesta quale contributo di cancelleria previsto e volontaria oblazione per i fini dell’O. La domanda va indirizzata alla Gran Cancelleria Magistrale.

   In caso di rifiuto della stessa, non è richiesta motivazione alcuna. In caso di accettazione, saranno approntati i documenti formali di nomina.

 

Onorabilità - L’onorabilità del Postulante è conditio sine qua non allo status di Cavaliere.  

Rango sociale e nobiltà - I membri dell’Ordine devono tenere un comportamento compatibile con l’appartenenza al rango di un Ordine avente un prestigio tradizionale. I candidati alla classe di Giustizia debbono provare l’antica nobiltà della loro famiglia di nascita.

 

Devozione - L’Ordine non impone ai suoi membri pratiche religiose, lasciate alla libera scelta di ognuno, bensì di conservare in ogni momento della vita quotidiana il senso del sacro.

 

Promessa - Durante la cerimonia d’investitura, i neo Cavalieri prometteranno sul testo sacro della loro religione l’osservanza all’Ordine, nel pieno rispetto e osservanza delle leggi costituzionali vigenti nello stato ospitante. La promessa prescritta comporta i tre Voti solenni di Perfezione: Fedeltà, Verità, Giustizia, vivendo sempre da quel momento in poi in condotta esemplare e forti di questa triplice Virtù.

 

Disciplina - I membri dell’Ordine sono tenuti a conformarsi alle Regole, Statuti e Costumi, istruzioni e direttive delle autorità dell’Ordine. La Cavalleria, al pari di una Compagnia, è giustappunto definita dal Diritto Canonico come “Societas militantium sub regula.”

 

Contribuzione - I membri debbono contribuire alle opere e allo sviluppo dell’Ordine, versando al momento dell’ammissione una donazione, unica (una tantum) valida a vita.

 

Delle Delegazioni - Potranno venire istituite Delegazioni nazionali e internazionali di rappresentanza  dell’O. Così per i vari Priorati, Gran Priorati, Baliaggi, e rispettivi Consigli - come da norme consuetudinarie in materia.  Negli Stati nei quali l’O. è riconosciuto il Gr. M° può accreditare Ambasciatori o specifici rappresentanti Diplomatici per gli affari dell’O.

 

Del Consiglio Magistrale Supremo -Nell’esercizio della Sua Alta autorità il Gran Maestro può richiedere l’assistenza di un numero di Consiglieri scelti fra gli Alti Dignitari dell’O., ai quali possono essere assegnate cariche onorarie o temporanee del tipo: Gran Cancelliere, Cerimoniere, Re d’Armi, Tesoriere, etc. Detti Membri costituiscono il Consiglio Magistrale Supremo dell’O. (C.M.S.). Esso ha solo poteri consultivi e il Gr. M° avrà sempre diritto di stabilire e decidere, a propria discrezione, gli affari dell’O. come riterrà più appropriato secondo le circostanze (si rimanda agli statuti generali).

 

Penalità - Ogni disaccordo interno tra i Membri può essere sottoposto e risolto da una Corte d’Onore, designata secondo le consuetudini in  materia. Le penalità imposte sui Membri (che comunque avranno sempre diritto di giustificarsi) compatibili con la gravità dell’offesa, saranno: a) censura; b) sospensione per un periodo indefinito;  e) espulsione ad vitam. Dette misure possono essere applicate anche immediatamente in caso di indegnità manifesta.

 

Delle Cerimonie

 

A.  Cerimonia d’Investitura - Nella cerimonia d’investitura è prevista la consegna al novizio delle decorazioni, del mantello e del diploma di nomina, secondo i canoni tradizionali. L’acquisto del mantello e delle decorazioni è a carico del novizio. Per il Formulario si rimanda a quello in uso nella tradizione.

B.    Cerimonia e Festività dell’Ordine - L’Ordine celebra come propria festività: il 24 Giugno, quale ricorrenza della Festa del Santo Patrono della Cavalleria Crociata, San Giovanni.

C.    Decorazioni e divise d’uso solenne per le cerimonie ufficiali: si rinvia a quelle in uso tradizionale, come da statuti.

Illustrazioni delle decorazioni: vedasi le figure al tratto, Tavola I, in fondo pagina.

D.    Norme d’uso onorificenze: gli Ordini Cavallereschi appartenenti per diritto ereditario alla Casa Imperiale e Reale di Roma e Imperiale Granducale di Russia, riconosciuti ai sensi del 1° comma dell'art.7 della Legge 3 marzo 1951 n° 178, quali Ordini non Nazionali e di Stato Estero stabilendo la massima del libero e lecito uso dell'onorificenza stessa nella vita di relazioni pubbliche e private del decorato, con l'obbligo di specificare il nome dell' Ordine, salvo quello dal quale scaturiscano effetti di diritto pubblico.

 

Opera culturale - L’O. comprende organi interni culturali come: accademie, libere università, associazioni; tutto quanto sarà ritenuto valido per l’incremento del sapere; prevedendo anche la possibilità di gemellaggi culturali con altre istituzioni esterne che abbiano medesime finalità.

 

Opera d’assistenza - Nell’evento di un disastro pubblico, l’O. si presenterà come un’Associazione d’Assistenza coadiuvando le autorità militari e civili del paese in questione.

 

Opera filantropica - L’O. favorirà tutte quelle manifestazioni e iniziative a carattere benefico e caritatevole che, volta per volta, si riterranno opportune per un impegno sociale, civile e morale d’aiuto concreto al prossimo sofferente e bisognoso.

L’attività filantropica di fatto verrà promossa ed espletata da apposite Istituzioni benefiche d'affiancamento appartenenti al patrimonio dinastico dell'Augusta Casa, denominate l’una: “Imperiale Arciconfraternita Cavalieri dei Padri San Pio e Sant’Antonio - Sacro Hospitaliero Ordine”; e l’altra: “Imperiale Arciconfraternita Hospitaliera Cavalieri di San Nicola” (regolamentate dai rispettivi statuti).

 

Sacro Collegio della Corona

 

L'Augusta Casa di Roma et Russia è beneficiata dell'Alta Protezione Spirituale del Suo Sacro Collegio, così parimenti tutti i Suoi Imperiali Ordini Cavallereschi Dinastici ai quali le più importanti autorità religiose e i Patriarchi d'Oriente e d'Occidente, Primati delle Loro Chiese, si sono degnate di accordare il beneficio della Santa Benedizione Apostolica e della Protezione Spirituale Perpetua della Santa Porpora.

Citiamo tra gli Eminentissimi Principi delle Chiese:

¨              S.B. Mons. Alexandros I, Patriarca-Katholicos della S. Iglesia Ortodoxa Albanese en el exilio, S.A.S. Principe Fabiàn de Greco-Liébana y Sansepolcro (Alto Protettore Spirituale e Gran Priore Spirituale).

Con Bolla Episcopale “Lux Regum” (del 17.06.2003 A.D.), S.A.R.I. Don Antonius II di Roma et Russia è riconosciuto e onorato quale Gran Principe Patricio del Sacro Consiglio delles Principes Altos Protettores Temporales della S. Chiesa Ortodossa Albanese in esilio.

Tutti i Nobili Cavalieri dell’O.S.J.+R.M. godono, pertanto, della Benedizione Apostolica di favore del Santo Seggio Ortodosso Albanese in esilio.  

 

 

Cronologia dei Sovrani Gran Maestri

 

1° Beato Fra' Gerardo Sasso 3 Settembre + 1120

2° Fra' Raymond du Puy 1120 - c. 1158/60

3° Fra' Auger de Balben c. 1158/60 - 1162/3

4° Fra' Arnaud de Comps 1162 - 1163

5° Fra' Gilbert de Aissailly 1163 - c.1169/70

6° Fra' Gastone de Murols c. 1170 - c. 1172

7° Fra' Gilbert c. 1172 - 1177

8° Fra' Roger de Moulins 1177 - c. 1187

9° Fra' Hermangard d'Asp 1188 - c. 1190

10° Fra' Garnier de Naplous 1189/90 - 1192

11° Fra' Geoffroy de Donjon 1193 - 1202

12° Fra' Alfonse of Portugal 1203 - 1206

13° Fra' Geoffrey le Rat 1206 - 1207

14° Fra' Garin de Montaigu 1207 - c. 1227/8

15° Fra' Bertrand de Thessy c. 1228 - 1231

16° Fra' Guerin 1231 - 1236

17° Fra' Bertrand de Comps 1236 - c. 1239/40

18° Fra' Pierre de Vielle-Bride 1239/40 - 1242

19° Fra' Guillaume de Chateauneuf 1242 - 1258

20° Fra' Hugues de Revel 1258 - 1277

21° Fra' Nicolas Lorgne 1277 - 1284

22° Fra' Jean de Villiers 1284/5 - c. 1293/4

23° Fra' Odon de Pins 1294 - 1296

24° Fra' Guillaume de Villaret 1296 - 1305

25° Fra' Foulques de Villaret 1305 - 1319

26° Fra' Helion de Villeneuve 1319 - 1346

27° Fra' Dieudonné de Gozon 1346 - 1353

28° Fra' Pierre de Corneillan 1353 - 1355

29° Fra' Roger de Pins 1355 - 1365

30° Fra' Raymond Berenger 1365 - 1374

31° Fra' Robert de Juliac 1374 - 1376

32° Fra' Jean Fernandez de Heredia 1376 - 1396

33° Fra' Riccardo Caracciolo 1383 - 1395

34° Fra' Philibert de Naillac 1396 - 1421

35° Fra' Antonio Fluvian de Riviere 1421 - 1437

36° Fra' Jean de Lastic 1437 - 1454

37° Fra' Jacques de Milly 1454 - 1461

38° Fra' Piero Raimondo Zacosta 1461 - 1467

39° Fra' Giovanni Battista Orsini 1467 - 1476

-  Fra' Ivan III Imperatore di Russia, detto “Velichi” (“il Grande”) 1440 - 1506

   Alto Protettore 

40° Fra' Pierre d'Aubusson 1476 - 1503

41° Fra' Emery d'Amboise 1503 - 1512

42° Fra' Guy de Blanchefort 1512 - 1513

43° Fra' Fabrizio del Carretto 1513 - 1521

44° Fra' Philippe de Villiers de Isle Adam 1521 - 1534

45° Fra' Basilio III Zar di Russia 1479 - 1534 

46° Fra' Ivan IV Vasiljevitch, “il minaccioso” 1530 - 1584

47° Fra' Teodoro I Zar di Russia 1557 - 1598

48° Fra' Boris Godunov di Russia 1598 - 1605 

49° Fra' Dmitrij V Ivanovitch, Zar e Bey di Enos 1605 - 1606?

50° Fra' Dmtrij VII Dimitrevich, “il riformatore”, Bey imperiale di Enos 1629 - 1688

51° Fra' Luigi I Tiberio di Dobrynia, principe dell’Impero Romano, Signore del Sannio      

       1882 - 1932

52° Fra' Francesco I Tiberio di Dobrynia, principe dell’Impero Romano e di Bizantium  

       1922 -  (Gran Vicario)

53° Fra' Achille I d’Angelo, principe imperiale Angelos di Bisanzio 1907 – 1971 

54° Fra' Antonius II Tiberio Giulio Dobryniano Angelos, principe imperiale di Roma, 

Bizantium et Russia.


(*) DOCUMENTI

(1)

Diploma dell’imperatore di Costantinopoli Baldovino I

18 marzo 1205

Noi Baldovino, per grazia di Dio fedelissimo in Cristo Imperatore, coronato da Dio, reggitore della Romania e sempre Augusto, al magnifico Principe di Amorio e Supremo Maestro dell’equestre e militare Ordine di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, don Aminado de Amerusio, il quale trae originedai Romani e Greci Imperatori di Costantinopoli già nostri predecessori, nostro consigliere e fedele diletto, la nostra grazia imperiale ed ogni bene.

A tutti e singoli coloro che vedranno le presenti lettere facciamo noto come, essendoci Noi bene accertati che tu, l’anno del Signore 1205, il 12 gennaio, nella città di S. Giovanni d’Acri, mediante il concorso di altri nobili uomini crociati, in lode dell’Onnipotente Dio e gloria della sede Apostolica, nonché per combattere e distruggere coloro che non professano la vera e sacrosanta fede cattolica, hai fondato un nuovo Ordine ovvero Milizia che fosse di salvaguardia ai pellegrini diretti in Terra Santa e li difendesse; e che tu, Principe crociato, di comune consenso dei militi o cavalieri fosti eletto primo Supremo Maestro dell’Ordine dedicato a S.Giovanni d’Acri e S.Tommaso, la cui fama già in sì breve tempo dappertutto si è diffusa, e dal quale sono state operate azioni di nobilissima virtù; avendo ricevuto la tua supplica, per cui domandi che al nuovo Ordine venga accordata la nostra imperiale benevolenza; Noi, con sicura coscienza e pienezza di poteri, mediante le presenti decretiamo che l’Ordine equestre e militare di S.Giovanni d’Acri e S.Tommaso, del quale tu sei il primo Maestro Supremo, in vigore del nostro particolare riconoscimento e conferma, da te e, come più avanti è scritto, dai tuoi successori, venga retto ed amministrato.

Perciò di tale equestre Milizia, a te e ai tuoi successori in perpetuo viene data l’autorità ed il pieno potere di creare cavalieri, i quali si fregino della croce rossa avente nel mezzo, in oro, le immagini di S.Giovanni e S.Tommaso, a norma degli statuti da te dettati e che in futuro, per volontà tua o dei tuoi successori, da te e dai tuoi successori sul seggio magistrale possono venire mutati o emandati; e fra i meritevoli d’innalzamento, di creare e nominare Conti o Baroni, anche col titolo della città di S.Giovanni d’Acri o di altre città o luoghi del nostro Impero. Questa potestà di eleggere, creare, nominare Conti e Baroni viene data a te, Maestro Supremo, ed ai tuoi successoriin perpetuo, alla medesima stregua della facoltà di creare cavalieri. I Conti e Baroni, eletti, creati e nominati da te e tuoi successori sono pari e quelli che vengono eletti creati e nominati dalla nostra grazia e benevolenza imperiale. Inoltre, così il titolo equestre come anche quello di Conte e Barone, secondo la tua designazione, si potranno trasmettere per diritto ereditario ai successori dei personaggi eletti. Sarà ugualmente nella medesima tua potestà e dei tuoi successori nel luogo del magistero di ordinare che il titolo comitale o baronale del padre o della moglie adottante sia riconosciuto alle mogli dei cavalieri e, col tuo placet, ai figli di ambo i sessi adottati dai cavalieri, o naturali o spuri o nati da condannevole congiungimento dei cavalieri. Avrete pure tu e i tuoi successori in perpetuo la facoltà e potestà di nominare giudici e notari pubblici e scribi e dottori d’ogni disciplina, e di laurear poeti, nonostante leggi o statuti contrarii, sotto pena, a chi vi sarà avverso, d’incontrare la nostra imperiale indignazione e quella dei nostri successori sempre Augusti, nella quale senza dubbio incorrerà.

Ed il supremo Magistero dell’equestre e militare Ordine di S.Giovanni d’Acri e S.Tommaso, con tutti i diritti attinenti, sarà trasmissibile in perpetuo, per diritto ereditario, agli eredi legittimi e naturali tuoi, da te per linea mascolina nati e nascituri, nell’ordine della primogenitura maschile, non ostante che in diverso modo avesse decretato il Supremo Maestro. Ed ove la tua famiglia si estinguesse, decretiamo che il Magistero si trasmetta a quello dei cavalieri che sarà stato scelto per successione dall’ordine della tua famiglia.

Già poi da questo tempo i cavalieri saranno esenti da ogni tassa portuale ed imposta e liberati dalla giurisdizione di qualunque tribunale, dovendosi ritenere soggetti solamente alla giurisdizione del Maestro Supremo. La città di S.Giovanni di Acri sarà sede del nuovo Ordine, la quale potrà sempre venir mutata, secondo il bisogno, da te e dai tuoi successori.

E perché ciò resti fermo e stabile, le presenti lettere abbiamo fatte registrare e corroborare con l’apposizione della nostra bolla plumbea e con la segnatura dei caratteri della imperiale sottoscrizione.

Dato in Costantinopoli l’anno del Signore MCCV, il 18 marzo, l’anno primo del nostro Impero.

BALDOVINO


(2)

Bolla di papa Innocenzo III

"Zelo, sollecitudine curisque tuis"

2 febbraio 1206

Innocenzo vescovo servo dei servi di Dio. Ai diletti figli Aminado de Amerusio, Principe di Amorio e Maestro Generale dell’equestre, militare e ospitaliere Ordine di S.Giovanni d’Acri e S.Tommaso ed ai suoi Cavalieri presenti e futuri, salute ed apostolica benedizione.

A perpetua memoria della cosa. Grandemente commossi dallo zelo, dalla sollecitudine e dalle cure che tu e i tuoi Cavalieri crociati del tuo Ordine ponete in operare ogni sforzo per diffondere la luce della fede in Cristo tra coloro che combattono la sapienza e la fede cristiana, onde, mentre Dio riceve gloria dalle opere vostre, quanti poi, le hanno vedute si sentono guadagnati dall’effluvio della vostra umiltà e carità, abbiamo accolto il supplice memoriale tuo e dei tuoi militi, in cui, con sommessa umiltà, Ci viene domandato che vogliamo confermare con la Nostra Apostolica autorità la gloriosa Milizia intitolata Ordine equestre, militare ed ospitaliere dedicato a S.Giovanni d’Acri e S.Tommaso, da te, mediante il concorso di altri Cavalieri crociati, fondato nella città di S.Giovanni d’Acri, il 12 gennaio dell’anno della Incarnazione del Signore 1205, del quale, per consenso di tutti i Cavalieri, tu sei il primo Maestro Generale, e che ha il nobilissimo scopo di combattere e sterminare gli infedeli, non meno che di dimostrare la via ai pellegrini che si recano in Terra Santa. Con paterno compiacimento abbiamoanche appreso che il carissimo nostro figlio in Cristo Baldovino, illustre Imperatore di Costantinopoli, ha confermato questa nuova Milizia con suo diploma pubblicato in Costantinopoli il 18 marzo dell’anno dell’Incarnazione del Signore 1205, accordando, nel proprio giudizio, il suo favore a te, primo Maestro Generale, e concedendo a te e ai tuoi successori nel Magistero Generale la potestàdi creare i Cavalieri della detta Milizia, fregiandosi questi della rossa croce in oro, avente nel mezzo le immagini di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, e tra i Cavalieri di maggior merito crearne alcuni con dignità e nome di Conte o Barone, anche col titolo di S. Giovanni d’Acri o di altre città e luoghi dell’Impero di Baldovino, così come si legge di detto diploma, aggiungendo, per manifestare la sua massima benevolenza verso la cattolica e cristiana Milizia , che i Conti e Baroni eletti e nominati in perpetuo da te e dai tuoi successori nel Magistero generale dell’Ordine siano pari a quelli creati dalla sua imperiale autorità. Egualmente ha decretato che il Magistero dell'Ordine si possa trasmettere per diritto ereditario alla tua famiglia, le cui origini imperiali ed eccelse sono degne di celebrazione e di lode; cioè agli eredi legittimi e naturali nati e nascituri in perpetuo, primigeniti di sesso maschile, e ciò non ostante qualsiasi decreto in contrario del Maestro Generale. E se la tua famiglia, il che Dio non permetta, si estingua, il Magistero generale, ha comandato che venga trasmesso al Cavaliere designato successore dall’ultimo della tua famiglia. Ha infine statuito che la città di S. Giovanni d’Acri sia sede dell’Ordine, e che questa sede possa venire mutata da te e dai tuoi successori, secondo le vicende degli eventi.

Il che premesso, Noi, sensibilissimi alle preghiere tue e dei tuoi Cavalieri, ascoltato il consiglio dei venerabili nostri fratelli, in forza delle presenti ed in virtù della Nostra apostolica autorità, decretiamo di confermare, come di fatto confermiamo, la Milizia che si chiama Equestre Militare Ospitaliere Ordine dedicato a S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, la quale poniamo sotto le regole di S. Agostino, e comandiamo che abbia sede nella città di S. Giovanni d’Acri e che vi amministri un ospedale o nosocomio. Decretiamo inoltre che ti sia lecito, ove le necessità dei tempi lo richiedano, mutare sede dell’Ordine, mentre diamo la nostra sanzione alle leggi della Milizia da te approvate e promulgate, le quali tuttavia, nel futuro, per il maggior incremento della Milizia stessa, potranno essere modificate da te e dai tuoi successori, senza ulteriore approvazione di questa Sede Apostolica e dei nostri successori. Perciò abbiamo voluto, e ordiniamo espressamente, che, in grazia dei meriti tuoi e dei tuoi Cavalieri crociati verso la Sede Apostolica, il Magistero della predetta Milizia sia trasmissibile per diritto ereditario ai tuoi eredi legittimi e naturali, come venne statuito nel diploma dell’Imperatore Baldovino; ed abbiamo decretato, come di fatto decretiamo, per grazia Nostra speciale, spirituale ed irrevocabile, che il Magistero sia perpetuo patrimonio della tua famiglia, e che d’ora innanzi i Cavalieri siano esenti da imposte di qualsiasi genere ed immuni dalla giurisdizione dei tribunali dei laici, ma solo siano soggetti al loro Maestro Generale.

Inoltre, perché tu riceva premio di quanto hai operato in favor Nostro e della Sede Apostolica, abbiamo delegato a te e ai tuoi successori la potestà per cui tu ed essi avrete perpetua facoltà di donare, senz’alcuna riserva od eccezione, la nobiltà a quelli tra i Cavalieri dell’Ordine che più si siano distinti per fede, virtù, pietà ed ingegno, e tra i nobili donati ornare i più meritevoli della dignità e titolo di Conte o Barone. La nobiltà donata e il titolo di Conte o Barone, come pure privilegi, saranno o non saranno ereditarii, secondo, a ragion veduta, piacerà stabilire al Maestro Generale autore della donazione, rispetto ai meriti del Cavaliere da elevare a si gran dignità; la quale potrà anche essere unita al titolo di luoghi o città di Terra Santa o di località non ancora liberate dal dominio degli infedeli. Tu avrai pure la facoltà di elevare i Cavalieri sacerdoti alla dignità di Priore dei Priorati dell’Ordine.

I Priori dell’Ordine portino la croce d’oro alla guisa dei vescovi. Fra i Priori, il più degno sarà innalzato da te al grado di Gran Priore, capo spirituale, sotto il tuo comando. Abbiamo finalmente stabilito che giustamente e legittimamente possiate possedere fin da ora ogni genere di possedimenti e di beni, o possiate acquistarne in futuro per concessione pontificia o largizione di re e di principi, per oblazione di fedeli o per altri giusti modi, favoriti da Dio, e a te, ai tuoi successori, alla tua Milizia rimangano intangibili.

A nessuno fra gli uomini assolutamente sia lecito violare ovvero con audacia temeraria contravvenire a questa carta della nostra dedicazione, conferma, concessione, elargizione. Se taluno poi avrà presunto di poter commettere tale attentato,incorra ipso facto nella censura ecclesiastica e sia tenuto estraneo al Sacrastissimo Corpo e Sangue di Dio e di Gesù Cristo Redentore nostro Signore, e nell'estremo giudizio soggiaccia alla vigorosa vendetta.

Dato dal Laterano, il 2 febbraio, anno nono del nostro Pontificato.


(3)

Diploma dell’imperatore di Costantinopoli Baldovino II

2 settembre 1259

Noi Baldovino per grazia di Dio fedelissimo in Cristo Imperatore, coronato da Dio, reggitore della Romania e sempre Augusto, al magnifico Principe di Amorio e Maestro Supremo dell’equestre e militare Ordine di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, don Giovanni d’Amerusio, figlio di Aminando, discendente dai Romani e Greci Imperatori già nostri predecessori, Consigliere nostro e fedele diletto, lanostra grazia imperiale ed ogni bene.

A tutti i singoli coloro che vedranno le presenti lettere facciamo noto che il 2 gennaio dell’anno del Signore 1205 da tuo padre don Aminado d’Amerusio, Principe crociato, venne istituito l’Ordine equestre e militare dedicato a S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, al quale ora tu, secondo Maestro Supremo, presiedi. Al detto Ordine giusta il diploma datoin Costantinopoli il 18 marzo dell’anno del Signore 1205,anno primo dell’Imperatorw del nostro Augusto predecessore Baldovino, furono concessi in perpetuo diversi e singolari diritti e privilegi. Con le venerate Lettere di Innocenzo Pontefice Massimo, del 2 febbraio 1206, date in Roma, nel palazzo Lateranense, i privilegi concessi dal nostro Augusto predecessori al predetto Ordine equestre e militare vennero ampiamente approvati e riconosciuti dalla Santa Sede Apostolica.

Attentamente letta la tua supplica a Noi sottoposta, con la quale umilmente ci chiedi che di quanto a favore già detta Milizia fu decretato dall’Impreratore Baldovino, anche in considerazione dei recenti ed innumerevoli meriti dei quali siè arricchita, prendiamo atto, e in conseguenza a te ed ai tuoi successori al Magistero, confermiamoin perpetuo i privilegi e le prerogative che le appartengono; Noi, benignamente disposti ad accogliere la tua supplica, scientemente ed usando della pienezza della nostra imperiale podestà, con le presenti Lettere abbiamo ordinato ed ordiniamo che quanto silegge i entrambi i citati rescritti, nelle presenti nostre Lettere s’intenda trascritta parolaper parola, in virtù della nostra volontà imperiale.

Oltre ai poteri, i diritti ed i privilegi per talmodo concessi in perpetuo a te ed ai tuoi successori nel seggio delMagistero, vogliamo ancora che il Maetro Supremo dell’equestre e militare Ordine di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso sia considerato Principe non soggetto ad alcun altro, e che nei confronti dei suoi cavalieri sudditi, nell’Ordine, eserciti tutte le prerogative spettanti al Principe, nessuna esclusa ed eccettuata.

Confermiamo pure, in perpetuo alla tua foamiglia il governo del sudetto Ordine, e decretiamo che il Maestro Supremo dello stesso sia rivestito d’ora innanzi della dignità di Principe di S. Giovanni d’Acri, in testimonio della città ove la gloriosa Milizia venne fondata ed ebbe la prima sede.

Permettiamo, oltre a ciò, e con il nostro imperiale assenso ne dimo facoltà, in deroga alle presenti consuetudini, che la nobiltà donata e la dignità di Conte o Barone elargita da te e dai tuoi successori, come sarà piaciuto alla prudenza tua e dei tuoi successori, pre grazia speciale del Magistero possa essere anche trasmessa anche ai secondogeniti ed agli adottati, quantunque minori, pur vivente il cavaliere insignito della dignità, come pure alle donne, se ne saranno degne in modo assoluto.

Per quanto ci riguarda, nulla osta che fra i cavalieri elevati alla dignità di Conte, tu, nella fausta ricorrenza annuale della fondazione dell’Ordine, ogni anno ne promuova tre, fra i più degni, alla massima dignità di Conte della Marca.

Tutto ciò che, secondo abbiamo detto di sopra e te ed aituoi cavalieri è stato concesso, vogliamo si considerato quale documento della nostra imperiale benevolenza, per l’assidua devozione e fedeltà dimostrata da te e dalla gloriosa Milizia versoil nostro Soglioimperiale. E perciò chiunque osi avversare o impugnare queste nostre Lettere incorrerà nella nostra imperiale indignazione ed in quella dei nostri Augusti successori.

E perché questo rimanga fermo e stabile, abbiamo ordinato che le presenti Lettere vengano registrate e munite della nostra bolla plumbea, e contrassegnate coi caratteri della Imperiale sottoscrizione.

Dato in Bari, l’anno del Signore MCCLIX, il 2 di settembre, l’anno 23 del nostro Impero.

BALDOVINO


(4)  

Diploma del Re delle Due Sicilie Francesco II

22 settembre 1860

Francesco II -Per grazia di Dio – Re del Regno delle Due Sicilie – di Gerusalemme, ecc. – Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. Principe ereditario di Toscana, ecc. ecc. ecc.

Veduta la supplica al Nostro Real Trono umiliata dal fedelissimo suddito do Felice Vito Amoroso, del comune di Alessano, Gran Maestro, per diritto ereditario, dell’Ordine Militare ed Ospitaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, nonché di quello di S. Maria di Betlemme, con la quale ha esposto: Che il 20 agosto 1204 il Principe Aminado de Amerusio, figlio del Sire Giovanni e di domina Romana, della città di Bari, essendo intervenuto alla Quarta Crociata, dopo la conquista dell’Impero di Costantinopoli, fu riconosciuto con diploma dell’Imperatore Latino d’Oriente Baldovino I°, discendente legittimo e naturale in linea retta mascolina della dinastia di Michele II° Balbo di Amorio, Imperatore Romano d’Oriente, ascendente di lui, e fu investito dall’avito Principato d’Amorio e Galazia, con il diritto di battere moneta, dell’alta e bassa giustizia, di creare Cavalieri e decorarli con il Cingolo Militare, nonché Nobili, Baroni, Conti, Marchesi e Duchi,  con trasmessibilità del titolo dinastico ai suoi discendenti legittimi e naturali in perpetuo in linea primogenita maschile, diritti tutti confermati successivamente al Principe Giovanni de Amerusio, primogenito di Aminado, con diploma dell’Imperatore Latino d’Oriente Baldovino II°, dato in Bari il 22 agosto 1259.

Che il 18 marzo 1205 il predetto Principe Aminado de Amerusio fu confermato dallo stesso Imperatore Latino d’Oriente Baldovino I°, Maestro dell’Ordine militare ed ospedaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, da lui fondato con altri gentiluomini crociati, il 12 gennaio 1205 nella città di S. Giovanni d’Acri, con facoltà di creare Cavalieri della precitata Milizia, di elevare i più meritevoli alla dignità di Conte e Barone, e col diritto di tramissibilità del relativo Magistero nei suoi discendenti legittimi e naurali in perpetuo, in linea primogenita maschile.

Che il 2 febbraio 1206 il Pontefice Innocenzo III con sua Bolla "Zelo, sollecitudine curisque tuis", diretta al Principe Aminado de Amerusio, quale Maestro Generale dell’Ordine Militare ed Ospedaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso e ad istanza del medesimo, non solo sanzionò l’Ordine, ponendolo sotto la regola di S. Agostino e dando allo stesso come sede la città di San Giovanni d'Acri, ma confermò ancora l’ereditarietà del Magistero nella famiglia postulante, riconoscendolo patrimonio spirituale irrevocabile di quella, concesse alla Milizia cavalleresca vari privilegi ed al Maestro generale la facoltà di elevare i Cavalieri più meritevoli alla dignità di Nobile, oltrechè di Conte e Barone, di modificare le Costituzioni ogni qualvolta lo avesse ritenuto necessario, senza bisogno di alcun intervento od ulteriore approvazione della Sede Apostolica,  e di trasferirne altrove la relativa Sede, se le circostanze lo avessero richiesto.

Che il Principe Giovanni de Amerusio, figlio di Aminado, secondo Maestro generale dell’Ordine, ebbe confermati ed ampliati tutti i privilegi di cui innanzi dall’Imperatore Latino d’Oriente Baldovino II° con diploma dato a quest’ultimo in Bari i 2 settembre 1259, con il quale, oltre alla podestà, diritti e privilegi già concessi in perpetuo al Maestro generale dell’Ordine militare ed ospedaliere di S. Giovani d’Acri e S. Tommaso, decretò che lo stesso fosse considerato come Capo e Sovrano dell’Ordine e nell’Ordine, nei confronti dei suoi Cavalieri o suoi sudditi, con tutte le prerogative sovrane, niuna esclusa ed eccettuata, e che da allora innanzi fosse riconosciuto Principe titolare di S. Giovanni d’Acri, a ricordo della Città nella quale la gloriosa Milizia cavalleresca ebbe la sua fondazione e la sua prima Sede. Che lo altro ascendente di lui, il Principe Daimberto de Amorosa, della città di Amalfi, figlio di Ruggero, già Procuratore e poi Maestro dell’ordine miliare ed ospedaliere di S. Maria di Betlemme, fondato il 19 gennaio 1459 dal Pontefice Pio II° con altra Bolla "Veram semper et solidam" e con la sede nell’isola di Lemnos, fu confermato in tale dignità dallo stesso Pontefice con altra Bolla " Magnae devotionis tuae" del 16 marzo 1464, con trasmessibilità del relativo Magistero nei suoi discendenti legittimi e naturali in perpetuo in linea primogenita maschile, con facoltà al Gran Maestro di modificare le Costituzioni, eccetto nella parte attinente alla successione del Magistero, ch’egli volle patrimonio esclusivo del Capo della famiglia dei Principi Amoroso, dichiarando irrito e nullo ogni atto o determinazione in contrario, ogni qualvolta lo avesse ritenuto necessario, senza bisogno di alcun intervento od ulteriore approvazione della Sede Apostolica, di farsi sostituire protempore nell’alta carica da altra persona da lui designata, purchè questa rivestisse dignità episcopale o fosse Principe Cattolico.

Che il 23 marzo 1492 il Principe Giovanni de Amorosa, figlio di Ruggero e fratello del ricordato Daimberto, secondo Maestro dell’Ordine militare ed ospedaliere di S. Maria di Betlemme, con diploma del Re Ferdinando I° d’Aragona, oltre alla concessione per se e suoi discendenti legittimi e naturali in perpetuo, di aggiungere al proprio cognome d’Aragona, ottenne anche molti altri privilegi ereditari, anche per l’Ordine, successivamente confermati in perpetuo dal Re Federico d’Aragona con suo diploma delll’11 giugno 1500. Tali cose esposte, il supplicante ha implorato dalla Nostra Sovrana potestà:

1 - Che gli sia riconosciuto il diritto di esplicare liberamente nel Nostro Regno, con speciali prerogative ed onori, il suo alto ministero di Gran Maestro degli Ordini militari ed ospedalieri di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, nonché di S. Maria di Betlemme, e ciò anche in confronto dei suoi legittimi successori al Soglio Magistrale in perpetuo.

2 - Che gli sia riconosciuto nel Nostro Regno agli insigniti dei predetti due Ordini, il diritto di potersene liberamente fregiare, senza bisogno di alcuna Nostra Sovrana autorizzazione.

3 - Che lo stesso diritto si riconosciuto agli investiti dei vari titoli nobiliari, da lui e dai suoi successori in perpetuo concessi sia nell’esercizio dell’alta carica di Gran Maestro dell’Ordine militare ed ospedaliero di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, sia in quello del diritto dinastico di Principe Imperiale di Amorio e Galazia. 

-- Veduti i titoli originali di fondazione e di precedenti riconoscimenti dei due Ordini già menzionati, quelli di investitura e conferma del Principato d’Amorio e Galazia, presentati dal petizionario per contestare essere lui il legittimo successore al Gran Magistero degli Ordini su ricordati ed al titolo dinastico di Principe Imperiale di Amorio e Galazia, riconosciuti tutti autentici.

- Veduto lo Statuto dell’Ordine militare ed ospedaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso emanato il 24 giugno 1498 in Napoli dalprincipe Nicola de Amorosa d’aragona e l’altro dell’Ordine Militare ed Ospedaliere di S. Maria di Betlemme emanato anche in Napoli il 25 marzo 1730 dal Principe Filippo Augusto Amoroso d’Aragona, entrambi tutt’ora vigenti.

- Volendo accogliere benignamente la supplica a Noi rassegnata dal ricorrente, e dare allo stesso un particolare attestato della Nostra Sovrana benevolenza, in considerazione della ricordata ed incontroversa origine imperiale della sua antica famiglia e delle molteplici prove di attaccamento e di devozione da lui date al Nostro Real Trono.

- Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

1 - L’Ordine Equestre Militare ed Ospedaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, fondato il 12 gennaio 1205 nella città di S. Giovanni d’Acri dal Principe crociato Aminado de Amerusio, attualmente retto dallo Statuto emanato in Napoli il 24 giugno 1498 dal Gran Maestro Principe Nicola de Amorosa d’Aragona,  è giuridicamente riconosciuto nel Nostro Regno, e ne è approvato il relativo Statuto.

2 - L’Ordine Equestre Miliare ed Ospedaliere di S. Maria di Betlemme, fondato il 19 gennaio 1459 dal Pontefice Pio II° con Bolla "Veram semper et solidam" e dallo stesso riformato con altra Bolla "Magnae devotionis tuae" del 16 marzo 1464, attualmente retto dallo Statuto emanato in Napoli il 25 marzo 1730 dal Gran Maestro Principe Filippo Augusto Amoroso d’Aragona, e del pari giuridicamente riconosciuto nel Nostro Regno, ene è approvato il relativo Statuto.

3 - Gli Ordini equestri di cui agli articoli precedenti, ed il cui Magistero si appartiene per diritto dinastico e patrimoniale, esclusivamente al Capo della Casa dei Principi Amoroso d’Aragona ed ai suoi discendenti maschilegittimi e naturali in perpetuo con ordine di primogenitura, sono equiparati a tutti gli effetti ai Nostri Ordini equestri.

4 - Per il disposto dell’articoloprecedente, i sudditi del Nostro Regno, civili e militari, possono accettare gradi cavallereschi nei due Ordini e fare uso dei titoli e delle insegne del proprio grado nei Nostri Reali dominii, senza bisogni di alcuna Nostra speciale autorizzazione. Le insegne dei due Ordini debbono essere portate dopo quelle dei Nostri Ordini nazionali.

5 - Sono parimenti riconosciuti, e ne permettiamo l’uso nel Nostro Regno, i titoli nobiliari di Conte, Barone e Nobile, con o senza predicato, conferiti dal Capo della Casa dei Principi Amoroso d’Aragona nella sua qualità di Gran Maestro dell’Ordine Militare ed Ospedaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, nonché quelli di Duca, Marchese, Conte, Barone e Nobile, con o senza predicato, da lui conferiti per diritto dinastico nella sua qualità di Principe Imperiale di Amorio e Galazia. I predicati annessi ai titoli di cui alla prima parte del presente articolo saranno meramente onorifici, né produrranno alcun effetto che in qualsiasi modo potesse incontrare l’ostacolo della legge eversiva della feudalità nei Nostri Reali dominii.

6 - I nostri sudditi, civili e militari, possono accettare i titoli nobiliari di cui all’articolo precedente e farne uso nei Nostri Reali dominii, senza bisogno di alcuna Nostra speciale autorizzazione.

7 - Il Gran Maestro degli Ordini di cui agli art. 1 e 2 potrà in qualsiasi momento, senza bisogno di Nostra approvazione, apportare ai relativi Statuti quelle modifiche di volta in volta egli nella sua saggezza stimerà più opportune e convenienti alle mutate esigenze dei tempi, eccetto la parte riguardante la successione al Magistero, che deve restare integra ed immutata, ritenendosi fin d’ora nullo, irrito e di niun valore ogni atto o disposizione in contrario.

8 - Il Gran Maestro e la sede del Gran Magistero dei due Ordini godono nel Nostro Regno delle immunità diplomatiche concesse agli Ambasciatori di Potenze estere accreditati presso di Noi ed alle loro sedi.

9 - Per concorrere agli scopi assistenziali dei due Ordini sopra menzionati, il Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze è autorizzato a versare annualmente al Gran Maestro dei predetti due Ordini la somma di trecentomila ducati d’oro come contributo del Nostro Stato.

10 - Il Nostro Ministro Segretario di Sato Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione delpresenteDecreto.

FRANCESCO  


(5)

Decreto del Re d’Italia Vittorio Emanuele III

18 gennaio 1944

Veduto la opportunità di accordare pieno riconoscimento giuridico all’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso, il cui Magistero si appartiene in perpetuo, per insopprimibile diritto ereditario, al legittimo Capo della Casa Imperiale Amoroso d’Aragona, e ciò specialmente in considerazione sia deinumerosi favorevoli pronunziati della Magistratura, sia dell’opera altamente patriottica chel’Ordine stesso va da tempo svolgendo in Italia per il più valido ed efficace potenziamento della lotta di liberazione del suolo nazionale dall’occupazione nemica, sia infine di quella non meno importante e di alto interesse sociale, che quotidianamente svolge nel campo assistenziale;

Veduto lo Statuto dell’Ordine suddetto, emenato il 24 giugno 1936 dal legittimo Gran Maestro della vetusta e gloriosa Milizia Cavalleresca;

Veduto l’art. 11 del Regio Decreto 16 dicembre 1927, n.2210, concernente l’ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato; -Abbiamo decretato e decretiamo:

1 – L’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso, il cui Magistero si appartiene in perpetuo, per insopprimibile diritto ereditario, al Capo della Casa Imperiale Amoroso d’Aragona, è giuridicamente riconosciuto in Italia a tutti gli effetti. L’Ordine avrà un’amministrazione autonoma propria, alla dipendenza del rispettivo Gran Maestro.

2 – I fondi necessari per la finalità dell’Ordine, la sua amministrazione e le spese di rappresentanza del Gran Maestro saranno forniti dalle offerte dagli aderenti, delle quali il Gran Maestro disporrà secondo la sua saggezza. Non è consentita alcuna ingerenza da parte dello Stato negli affari dell’Ordine.

3 - Al Gran Maestro dell’Ordine sono garantite nel Regno la più ampia libertà ed indipendenza nell’esercizio della sua attività magistrale, e gli sono concessi gli stessi onori dovuti al Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, col trattamente però di Altezza Serenissima, a meno che per altre circostanze non abbia diritto a trattamento diverso.

4 - Nell’Ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, la rappresentanza del Gran Magistero dell’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso, regolarmente accreditata con espressa delega del Gran Maestro, e composta di tre Cavalieri di Gran Croce di Giustizia e di cinque Cavalieri di Gran Croce di Grazia, segue immediatamente la rappresentanza del Sovrano Militare Ordine di Malta e precede quella dell’Ordine Militare ed Ospedaliere di Santa Maria di Betlemme.

5 - Ai componenti il Senato dell’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso, come ai Cavalieri di Gran Croce di Giustizia di nazionalità italiana, è concesso il trattamento di Eccellenza.

6 – I decorati dell’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso potranno fregiarsi delle insegne dell’Ordine senza bisogno di alcuna Nostra Sovrana autorizzazione, e porteranno il nastrino delle stesse sulla sinistra del petto, dopo quelle del Sovrano Militare Ordine di Malta e prima di quelle dell’Ordine Militare e Ospedaliere di Santa Maria di Betlemme. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, entri eccezionalmente in vigore dalla sua data, e sia per ogni evento, e perché possa valersene in qualsiasi circostanza dinanzi le Autorità civili, amministrative e giudiziarie, come fosse stato già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rilasciato in copia al Gran Maestro dell’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso a cura del Ministro della Nostra Real Casa, nel cui Archivio segreto, per tutto il periodo della guerra sarà, d’ordine Nostro, per ovvie ragioni di carattere militare, custodito, in uno agli altri Decreti che interessano le forze clandestine della resistenza, e sia infine, dopo la cessazione dell’attuale stato di guerra, a cura del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, o infra dieci anni dalla conclusione della pace, a domanda del Gran Maestro interessato, inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d’Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dal Comando Supremo, 18.1.1944.

VITTORIO EMANUELE  

Re d'Italia  



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