(*) DOCUMENTI
(1)
Diploma
dell’imperatore di Costantinopoli Baldovino I
18
marzo 1205
Noi Baldovino, per grazia
di Dio fedelissimo in Cristo Imperatore, coronato da Dio, reggitore della
Romania e sempre Augusto, al magnifico Principe di Amorio e Supremo
Maestro dell’equestre e militare Ordine di S. Giovanni d’Acri e S.
Tommaso, don Aminado de Amerusio, il quale trae originedai Romani e Greci
Imperatori di Costantinopoli già nostri predecessori, nostro consigliere
e fedele diletto, la nostra grazia imperiale ed ogni bene.
A tutti e singoli coloro che vedranno le
presenti lettere facciamo noto come, essendoci Noi bene accertati che tu,
l’anno del Signore 1205, il 12 gennaio, nella città di S. Giovanni
d’Acri, mediante il concorso di altri nobili uomini crociati, in lode
dell’Onnipotente Dio e gloria della sede Apostolica, nonché per
combattere e distruggere coloro che non professano la vera e sacrosanta
fede cattolica, hai fondato un nuovo Ordine ovvero Milizia che fosse di
salvaguardia ai pellegrini diretti in Terra Santa e li difendesse; e che
tu, Principe crociato, di comune consenso dei militi o cavalieri fosti
eletto primo Supremo Maestro dell’Ordine dedicato a S.Giovanni d’Acri
e S.Tommaso, la cui fama già in sì breve tempo dappertutto si è
diffusa, e dal quale sono state operate azioni di nobilissima virtù;
avendo ricevuto la tua supplica, per cui domandi che al nuovo Ordine venga
accordata la nostra imperiale benevolenza; Noi, con sicura coscienza e
pienezza di poteri, mediante le presenti decretiamo che l’Ordine
equestre e militare di S.Giovanni d’Acri e S.Tommaso, del quale tu sei
il primo Maestro Supremo, in vigore del nostro particolare riconoscimento
e conferma, da te e, come più avanti è scritto, dai tuoi successori,
venga retto ed amministrato.
Perciò di tale equestre Milizia, a te e
ai tuoi successori in perpetuo viene data l’autorità ed il pieno potere
di creare cavalieri, i quali si fregino della croce rossa avente nel
mezzo, in oro, le immagini di S.Giovanni e S.Tommaso, a norma degli
statuti da te dettati e che in futuro, per volontà tua o dei tuoi
successori, da te e dai tuoi successori sul seggio magistrale possono
venire mutati o emandati; e fra i meritevoli d’innalzamento, di creare e
nominare Conti o Baroni, anche col titolo della città di S.Giovanni
d’Acri o di altre città o luoghi del nostro Impero. Questa potestà di
eleggere, creare, nominare Conti e Baroni viene data a te, Maestro
Supremo, ed ai tuoi successoriin perpetuo, alla medesima stregua della
facoltà di creare cavalieri. I Conti e Baroni, eletti, creati e nominati
da te e tuoi successori sono pari e quelli che vengono eletti creati e
nominati dalla nostra grazia e benevolenza imperiale. Inoltre, così il
titolo equestre come anche quello di Conte e Barone, secondo la tua
designazione, si potranno trasmettere per diritto ereditario ai successori
dei personaggi eletti. Sarà ugualmente nella medesima tua potestà e dei
tuoi successori nel luogo del magistero di ordinare che il titolo comitale
o baronale del padre o della moglie adottante sia riconosciuto alle mogli
dei cavalieri e, col tuo placet, ai figli di ambo i sessi adottati dai
cavalieri, o naturali o spuri o nati da condannevole congiungimento dei
cavalieri. Avrete pure tu e i tuoi successori in perpetuo la facoltà e
potestà di nominare giudici e notari pubblici e scribi e dottori d’ogni
disciplina, e di laurear poeti, nonostante leggi o statuti contrarii,
sotto pena, a chi vi sarà avverso, d’incontrare la nostra imperiale
indignazione e quella dei nostri successori sempre Augusti, nella quale
senza dubbio incorrerà.
Ed il supremo Magistero dell’equestre e
militare Ordine di S.Giovanni d’Acri e S.Tommaso, con tutti i diritti
attinenti, sarà trasmissibile in perpetuo, per diritto ereditario, agli
eredi legittimi e naturali tuoi, da te per linea mascolina nati e
nascituri, nell’ordine della primogenitura maschile, non ostante che in
diverso modo avesse decretato il Supremo Maestro. Ed ove la tua famiglia
si estinguesse, decretiamo che il Magistero si trasmetta a quello dei
cavalieri che sarà stato scelto per successione dall’ordine della tua
famiglia.
Già poi da questo tempo i cavalieri
saranno esenti da ogni tassa portuale ed imposta e liberati dalla
giurisdizione di qualunque tribunale, dovendosi ritenere soggetti
solamente alla giurisdizione del Maestro Supremo. La città di S.Giovanni
di Acri sarà sede del nuovo Ordine, la quale potrà sempre venir mutata,
secondo il bisogno, da te e dai tuoi successori.
E perché ciò resti fermo e stabile, le
presenti lettere abbiamo fatte registrare e corroborare con
l’apposizione della nostra bolla plumbea e con la segnatura dei
caratteri della imperiale sottoscrizione.
Dato in
Costantinopoli l’anno del Signore MCCV, il 18 marzo, l’anno primo del
nostro Impero.
BALDOVINO
(2)
Bolla
di papa Innocenzo III
"Zelo,
sollecitudine curisque tuis"
2
febbraio 1206
Innocenzo vescovo servo dei servi di Dio.
Ai diletti figli Aminado de Amerusio, Principe di Amorio e Maestro
Generale dell’equestre, militare e ospitaliere Ordine di S.Giovanni
d’Acri e S.Tommaso ed ai suoi Cavalieri presenti e futuri, salute ed
apostolica benedizione.
A perpetua memoria della cosa. Grandemente
commossi dallo zelo, dalla sollecitudine e dalle cure che tu e i tuoi
Cavalieri crociati del tuo Ordine ponete in operare ogni sforzo per
diffondere la luce della fede in Cristo tra coloro che combattono la
sapienza e la fede cristiana, onde, mentre Dio riceve gloria dalle opere
vostre, quanti poi, le hanno vedute si sentono guadagnati dall’effluvio
della vostra umiltà e carità, abbiamo accolto il supplice memoriale tuo
e dei tuoi militi, in cui, con sommessa umiltà, Ci viene domandato che
vogliamo confermare con la Nostra Apostolica autorità la gloriosa Milizia
intitolata Ordine equestre, militare ed ospitaliere dedicato a S.Giovanni
d’Acri e S.Tommaso, da te, mediante il concorso di altri Cavalieri
crociati, fondato nella città di S.Giovanni d’Acri, il 12 gennaio
dell’anno della Incarnazione del Signore 1205, del quale, per consenso
di tutti i Cavalieri, tu sei il primo Maestro Generale, e che ha il
nobilissimo scopo di combattere e sterminare gli infedeli, non meno che di
dimostrare la via ai pellegrini che si recano in Terra Santa. Con paterno
compiacimento abbiamoanche appreso che il carissimo nostro figlio in
Cristo Baldovino, illustre Imperatore di Costantinopoli, ha confermato
questa nuova Milizia con suo diploma pubblicato in Costantinopoli il 18
marzo dell’anno dell’Incarnazione del Signore 1205, accordando, nel
proprio giudizio, il suo favore a te, primo Maestro Generale, e concedendo
a te e ai tuoi successori nel Magistero Generale la potestàdi creare i
Cavalieri della detta Milizia, fregiandosi questi della rossa croce in
oro, avente nel mezzo le immagini di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, e
tra i Cavalieri di maggior merito crearne alcuni con dignità e nome di
Conte o Barone, anche col titolo di S. Giovanni d’Acri o di altre città
e luoghi dell’Impero di Baldovino, così come si legge di detto diploma,
aggiungendo, per manifestare la sua massima benevolenza verso la cattolica
e cristiana Milizia , che i Conti e Baroni eletti e nominati in perpetuo
da te e dai tuoi successori nel Magistero generale dell’Ordine siano
pari a quelli creati dalla sua imperiale autorità. Egualmente ha
decretato che il Magistero dell'Ordine si possa trasmettere per diritto
ereditario alla tua famiglia, le cui origini imperiali ed eccelse sono
degne di celebrazione e di lode; cioè agli eredi legittimi e naturali
nati e nascituri in perpetuo, primigeniti di sesso maschile, e ciò non
ostante qualsiasi decreto in contrario del Maestro Generale. E se la tua
famiglia, il che Dio non permetta, si estingua, il Magistero generale, ha
comandato che venga trasmesso al Cavaliere designato successore
dall’ultimo della tua famiglia. Ha infine statuito che la città di S.
Giovanni d’Acri sia sede dell’Ordine, e che questa sede possa venire
mutata da te e dai tuoi successori, secondo le vicende degli eventi.
Il che premesso, Noi, sensibilissimi alle
preghiere tue e dei tuoi Cavalieri, ascoltato il consiglio dei venerabili
nostri fratelli, in forza delle presenti ed in virtù della Nostra
apostolica autorità, decretiamo di confermare, come di fatto confermiamo,
la Milizia che si chiama Equestre Militare Ospitaliere Ordine dedicato a
S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, la quale poniamo sotto le regole di S.
Agostino, e comandiamo che abbia sede nella città di S. Giovanni d’Acri
e che vi amministri un ospedale o nosocomio. Decretiamo inoltre che ti sia
lecito, ove le necessità dei tempi lo richiedano, mutare sede
dell’Ordine, mentre diamo la nostra sanzione alle leggi della Milizia da
te approvate e promulgate, le quali tuttavia, nel futuro, per il maggior
incremento della Milizia stessa, potranno essere modificate da te e dai
tuoi successori, senza ulteriore approvazione di questa Sede Apostolica e
dei nostri successori. Perciò abbiamo voluto, e ordiniamo espressamente,
che, in grazia dei meriti tuoi e dei tuoi Cavalieri crociati verso la Sede
Apostolica, il Magistero della predetta Milizia sia trasmissibile per
diritto ereditario ai tuoi eredi legittimi e naturali, come venne statuito
nel diploma dell’Imperatore Baldovino; ed abbiamo decretato, come di
fatto decretiamo, per grazia Nostra speciale, spirituale ed irrevocabile,
che il Magistero sia perpetuo patrimonio della tua famiglia, e che d’ora
innanzi i Cavalieri siano esenti da imposte di qualsiasi genere ed immuni
dalla giurisdizione dei tribunali dei laici, ma solo siano soggetti al
loro Maestro Generale.
Inoltre, perché tu riceva premio di
quanto hai operato in favor Nostro e della Sede Apostolica, abbiamo
delegato a te e ai tuoi successori la potestà per cui tu ed essi avrete
perpetua facoltà di donare, senz’alcuna riserva od eccezione, la nobiltà
a quelli tra i Cavalieri dell’Ordine che più si siano distinti per
fede, virtù, pietà ed ingegno, e tra i nobili donati ornare i più
meritevoli della dignità e titolo di Conte o Barone. La nobiltà donata e
il titolo di Conte o Barone, come pure privilegi, saranno o non saranno
ereditarii, secondo, a ragion veduta, piacerà stabilire al Maestro
Generale autore della donazione, rispetto ai meriti del Cavaliere da
elevare a si gran dignità; la quale potrà anche essere unita al titolo
di luoghi o città di Terra Santa o di località non ancora liberate dal
dominio degli infedeli. Tu avrai pure la facoltà di elevare i Cavalieri
sacerdoti alla dignità di Priore dei Priorati dell’Ordine.
I Priori dell’Ordine portino la croce
d’oro alla guisa dei vescovi. Fra i Priori, il più degno sarà
innalzato da te al grado di Gran Priore, capo spirituale, sotto il tuo
comando. Abbiamo finalmente stabilito che giustamente e legittimamente
possiate possedere fin da ora ogni genere di possedimenti e di beni, o
possiate acquistarne in futuro per concessione pontificia o largizione di
re e di principi, per oblazione di fedeli o per altri giusti modi,
favoriti da Dio, e a te, ai tuoi successori, alla tua Milizia rimangano
intangibili.
A nessuno fra gli uomini assolutamente sia
lecito violare ovvero con audacia temeraria contravvenire a questa carta
della nostra dedicazione, conferma, concessione, elargizione. Se taluno
poi avrà presunto di poter commettere tale attentato,incorra ipso facto
nella censura ecclesiastica e sia tenuto estraneo al Sacrastissimo Corpo e
Sangue di Dio e di Gesù Cristo Redentore nostro Signore, e nell'estremo
giudizio soggiaccia alla vigorosa vendetta.
Dato
dal Laterano, il 2 febbraio, anno nono del nostro Pontificato.
(3)
Diploma
dell’imperatore di Costantinopoli Baldovino II
2
settembre 1259
Noi Baldovino per grazia di Dio
fedelissimo in Cristo Imperatore, coronato da Dio, reggitore della Romania
e sempre Augusto, al magnifico Principe di Amorio e Maestro Supremo
dell’equestre e militare Ordine di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso,
don Giovanni d’Amerusio, figlio di Aminando, discendente dai Romani e
Greci Imperatori già nostri predecessori, Consigliere nostro e fedele
diletto, lanostra grazia imperiale ed ogni bene.
A tutti i singoli coloro che vedranno le
presenti lettere facciamo noto che il 2 gennaio dell’anno del Signore
1205 da tuo padre don Aminado d’Amerusio, Principe crociato, venne
istituito l’Ordine equestre e militare dedicato a S. Giovanni d’Acri e
S. Tommaso, al quale ora tu, secondo Maestro Supremo, presiedi. Al detto
Ordine giusta il diploma datoin Costantinopoli il 18 marzo dell’anno del
Signore 1205,anno primo dell’Imperatorw del nostro Augusto predecessore
Baldovino, furono concessi in perpetuo diversi e singolari diritti e
privilegi. Con le venerate Lettere di Innocenzo Pontefice Massimo, del 2
febbraio 1206, date in Roma, nel palazzo Lateranense, i privilegi concessi
dal nostro Augusto predecessori al predetto Ordine equestre e militare
vennero ampiamente approvati e riconosciuti dalla Santa Sede Apostolica.
Attentamente letta la tua supplica a Noi
sottoposta, con la quale umilmente ci chiedi che di quanto a favore già
detta Milizia fu decretato dall’Impreratore Baldovino, anche in
considerazione dei recenti ed innumerevoli meriti dei quali siè
arricchita, prendiamo atto, e in conseguenza a te ed ai tuoi successori al
Magistero, confermiamoin perpetuo i privilegi e le prerogative che le
appartengono; Noi, benignamente disposti ad accogliere la tua supplica,
scientemente ed usando della pienezza della nostra imperiale podestà, con
le presenti Lettere abbiamo ordinato ed ordiniamo che quanto silegge i
entrambi i citati rescritti, nelle presenti nostre Lettere s’intenda
trascritta parolaper parola, in virtù della nostra volontà imperiale.
Oltre ai poteri, i diritti ed i privilegi
per talmodo concessi in perpetuo a te ed ai tuoi successori nel seggio
delMagistero, vogliamo ancora che il Maetro Supremo dell’equestre e
militare Ordine di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso sia considerato
Principe non soggetto ad alcun altro, e che nei confronti dei suoi
cavalieri sudditi, nell’Ordine, eserciti tutte le prerogative spettanti
al Principe, nessuna esclusa ed eccettuata.
Confermiamo pure, in perpetuo alla tua
foamiglia il governo del sudetto Ordine, e decretiamo che il Maestro
Supremo dello stesso sia rivestito d’ora innanzi della dignità di
Principe di S. Giovanni d’Acri, in testimonio della città ove la
gloriosa Milizia venne fondata ed ebbe la prima sede.
Permettiamo, oltre a ciò, e con il nostro
imperiale assenso ne dimo facoltà, in deroga alle presenti consuetudini,
che la nobiltà donata e la dignità di Conte o Barone elargita da te e
dai tuoi successori, come sarà piaciuto alla prudenza tua e dei tuoi
successori, pre grazia speciale del Magistero possa essere anche trasmessa
anche ai secondogeniti ed agli adottati, quantunque minori, pur vivente il
cavaliere insignito della dignità, come pure alle donne, se ne saranno
degne in modo assoluto.
Per quanto ci riguarda, nulla osta che fra
i cavalieri elevati alla dignità di Conte, tu, nella fausta ricorrenza
annuale della fondazione dell’Ordine, ogni anno ne promuova tre, fra i
più degni, alla massima dignità di Conte della Marca.
Tutto ciò che, secondo abbiamo detto di
sopra e te ed aituoi cavalieri è stato concesso, vogliamo si considerato
quale documento della nostra imperiale benevolenza, per l’assidua
devozione e fedeltà dimostrata da te e dalla gloriosa Milizia versoil
nostro Soglioimperiale. E perciò chiunque osi avversare o impugnare
queste nostre Lettere incorrerà nella nostra imperiale indignazione ed in
quella dei nostri Augusti successori.
E perché questo rimanga fermo e stabile,
abbiamo ordinato che le presenti Lettere vengano registrate e munite della
nostra bolla plumbea, e contrassegnate coi caratteri della Imperiale
sottoscrizione.
Dato in
Bari, l’anno del Signore MCCLIX, il 2 di settembre, l’anno 23 del
nostro Impero.
BALDOVINO
(4)

Diploma del Re delle Due Sicilie Francesco II
22 settembre 1860
Francesco
II -Per grazia di Dio – Re del Regno delle Due Sicilie – di
Gerusalemme, ecc. – Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. Principe
ereditario di Toscana, ecc. ecc. ecc.
Veduta
la supplica al Nostro Real Trono umiliata dal fedelissimo suddito do
Felice Vito Amoroso, del comune di Alessano, Gran Maestro, per diritto
ereditario, dell’Ordine Militare ed Ospitaliere di S. Giovanni d’Acri
e S. Tommaso, nonché di
quello di S. Maria di Betlemme, con la quale ha esposto: Che il 20
agosto 1204 il Principe Aminado de Amerusio, figlio del Sire Giovanni e di
domina Romana, della città di Bari, essendo intervenuto alla Quarta
Crociata, dopo la conquista dell’Impero di Costantinopoli, fu
riconosciuto con diploma dell’Imperatore Latino d’Oriente Baldovino
I°, discendente legittimo e naturale in linea retta mascolina della
dinastia di Michele II° Balbo di Amorio, Imperatore Romano d’Oriente,
ascendente di lui, e fu investito dall’avito Principato d’Amorio e
Galazia, con il diritto di battere moneta, dell’alta e bassa giustizia,
di creare Cavalieri e decorarli con il Cingolo Militare, nonché Nobili,
Baroni, Conti, Marchesi e Duchi, con
trasmessibilità del titolo dinastico ai suoi discendenti legittimi e
naturali in perpetuo in linea primogenita maschile, diritti tutti
confermati successivamente al Principe Giovanni de Amerusio, primogenito
di Aminado, con diploma dell’Imperatore Latino d’Oriente Baldovino II°,
dato in Bari il 22 agosto 1259.
Che
il 18 marzo 1205 il predetto Principe Aminado de Amerusio fu confermato
dallo stesso Imperatore Latino d’Oriente Baldovino I°, Maestro dell’Ordine
militare ed ospedaliere di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, da lui
fondato con altri gentiluomini crociati, il 12 gennaio 1205 nella città
di S. Giovanni d’Acri, con facoltà di creare Cavalieri della precitata
Milizia, di elevare i più meritevoli alla dignità
di Conte e Barone, e col diritto di tramissibilità del relativo Magistero
nei suoi discendenti legittimi e naurali in perpetuo, in linea primogenita
maschile.
Che
il 2 febbraio 1206 il Pontefice Innocenzo III con sua Bolla "Zelo,
sollecitudine curisque tuis", diretta al Principe Aminado de
Amerusio, quale Maestro Generale dell’Ordine Militare ed Ospedaliere di
S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso e ad istanza del medesimo, non solo
sanzionò l’Ordine, ponendolo sotto la regola di S. Agostino e dando
allo stesso come sede la città di San Giovanni d'Acri, ma confermò ancora l’ereditarietà del
Magistero nella famiglia postulante, riconoscendolo patrimonio spirituale
irrevocabile di quella, concesse alla Milizia cavalleresca vari privilegi
ed al Maestro generale la facoltà di elevare i Cavalieri più meritevoli
alla dignità di Nobile, oltrechè di Conte e Barone, di modificare le
Costituzioni ogni qualvolta lo avesse ritenuto necessario, senza bisogno
di alcun intervento od ulteriore approvazione della Sede Apostolica, e di trasferirne altrove la relativa Sede, se le circostanze
lo avessero richiesto.
Che
il Principe Giovanni de Amerusio, figlio di Aminado, secondo Maestro
generale dell’Ordine, ebbe confermati ed ampliati tutti i privilegi di
cui innanzi dall’Imperatore Latino d’Oriente Baldovino II° con
diploma dato a quest’ultimo in Bari i 2 settembre 1259, con il quale,
oltre alla podestà, diritti e privilegi già concessi in perpetuo al
Maestro generale dell’Ordine militare ed ospedaliere di S. Giovani d’Acri
e S. Tommaso, decretò che lo stesso fosse considerato come Capo e Sovrano
dell’Ordine e nell’Ordine, nei confronti dei suoi Cavalieri o suoi
sudditi, con tutte le prerogative sovrane, niuna esclusa ed eccettuata, e
che da allora innanzi fosse riconosciuto Principe titolare di S. Giovanni
d’Acri, a ricordo della Città nella quale la gloriosa Milizia
cavalleresca ebbe la sua fondazione e la sua prima Sede. Che lo altro ascendente di lui, il Principe Daimberto de Amorosa, della
città di Amalfi, figlio di Ruggero, già Procuratore e poi Maestro dell’ordine
miliare ed ospedaliere di S. Maria di Betlemme, fondato il 19 gennaio 1459
dal Pontefice Pio II° con altra Bolla "Veram
semper et solidam" e con la sede nell’isola di Lemnos, fu
confermato in tale dignità dallo stesso Pontefice con altra Bolla " Magnae
devotionis tuae" del 16 marzo 1464, con
trasmessibilità del relativo Magistero nei suoi discendenti legittimi e
naturali in perpetuo in linea primogenita maschile, con facoltà al Gran
Maestro di modificare le Costituzioni, eccetto nella parte attinente alla
successione del Magistero, ch’egli volle patrimonio esclusivo del Capo
della famiglia dei Principi Amoroso, dichiarando irrito e nullo ogni atto
o determinazione in contrario, ogni qualvolta lo avesse ritenuto
necessario, senza bisogno di alcun intervento od ulteriore approvazione
della Sede Apostolica, di farsi sostituire protempore nell’alta carica
da altra persona da lui designata, purchè questa rivestisse dignità
episcopale o fosse Principe Cattolico.
Che
il 23 marzo 1492 il Principe Giovanni de Amorosa, figlio di Ruggero e
fratello del ricordato Daimberto, secondo Maestro dell’Ordine militare
ed ospedaliere di S. Maria di Betlemme, con diploma del Re Ferdinando I°
d’Aragona, oltre alla concessione per se e suoi discendenti legittimi e
naturali in perpetuo, di aggiungere al proprio cognome d’Aragona,
ottenne anche molti altri privilegi ereditari, anche per l’Ordine,
successivamente confermati in perpetuo dal Re Federico d’Aragona con suo
diploma delll’11 giugno 1500. Tali cose esposte, il supplicante ha
implorato dalla Nostra Sovrana potestà:
1 -
Che gli sia riconosciuto il diritto di esplicare liberamente nel Nostro
Regno, con speciali prerogative ed onori, il suo alto ministero di Gran
Maestro degli Ordini militari ed ospedalieri di S. Giovanni d’Acri e S.
Tommaso, nonché di S. Maria di Betlemme, e ciò anche in confronto dei suoi legittimi successori al
Soglio Magistrale in perpetuo.
2 -
Che gli sia riconosciuto nel Nostro Regno agli insigniti dei predetti due
Ordini, il diritto di potersene liberamente fregiare, senza bisogno di
alcuna Nostra Sovrana autorizzazione.
3 -
Che lo stesso diritto si riconosciuto agli investiti dei vari titoli
nobiliari, da lui e dai suoi successori in perpetuo concessi sia nell’esercizio
dell’alta carica di Gran Maestro dell’Ordine militare ed ospedaliero
di S. Giovanni d’Acri e S. Tommaso, sia in quello del diritto dinastico
di Principe Imperiale di Amorio e Galazia.
--
Veduti i titoli originali di fondazione e di precedenti riconoscimenti dei
due Ordini già menzionati, quelli di investitura e conferma del
Principato d’Amorio e Galazia, presentati dal petizionario per
contestare essere lui il legittimo successore al Gran Magistero degli
Ordini su ricordati ed al titolo dinastico di Principe Imperiale di Amorio
e Galazia, riconosciuti tutti autentici.
-
Veduto lo Statuto dell’Ordine militare ed ospedaliere di S. Giovanni d’Acri
e S. Tommaso emanato il 24 giugno 1498 in Napoli dalprincipe Nicola de
Amorosa d’aragona e l’altro dell’Ordine
Militare ed Ospedaliere di S. Maria di Betlemme emanato anche in Napoli il
25 marzo 1730 dal Principe Filippo Augusto Amoroso d’Aragona,
entrambi tutt’ora vigenti.
-
Volendo accogliere benignamente la supplica a Noi rassegnata dal
ricorrente, e dare allo stesso un particolare attestato della Nostra
Sovrana benevolenza, in considerazione della ricordata ed incontroversa
origine imperiale della sua antica famiglia e delle molteplici prove di
attaccamento e di devozione da lui date al Nostro Real Trono.
-
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di
Stato per le Finanze abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto
segue:
1 -
L’Ordine Equestre Militare ed Ospedaliere di S. Giovanni d’Acri e S.
Tommaso, fondato il 12 gennaio 1205 nella città di S. Giovanni d’Acri
dal Principe crociato Aminado de Amerusio, attualmente retto dallo Statuto
emanato in Napoli il 24 giugno 1498 dal Gran Maestro Principe Nicola de
Amorosa d’Aragona, è
giuridicamente riconosciuto nel Nostro Regno, e ne è approvato il
relativo Statuto.
2 - L’Ordine
Equestre
Miliare ed
Ospedaliere
di S. Maria di Betlemme, fondato il 19 gennaio 1459 dal Pontefice Pio II°
con Bolla "Veram
semper et solidam" e dallo stesso riformato con altra Bolla
"Magnae devotionis tuae" del 16 marzo 1464, attualmente retto
dallo Statuto emanato in Napoli il 25 marzo 1730 dal Gran Maestro Principe
Filippo Augusto Amoroso d’Aragona, e del pari giuridicamente
riconosciuto nel Nostro Regno, ene è approvato il relativo Statuto.
3 -
Gli Ordini equestri di cui agli articoli precedenti, ed il cui Magistero
si appartiene per diritto dinastico e patrimoniale, esclusivamente al Capo
della Casa dei Principi Amoroso d’Aragona ed ai suoi discendenti
maschilegittimi e naturali in perpetuo con ordine di primogenitura, sono
equiparati a tutti gli effetti ai Nostri Ordini equestri.
4 -
Per il disposto dell’articoloprecedente, i sudditi del Nostro Regno,
civili e militari, possono accettare gradi cavallereschi nei due Ordini e
fare uso dei titoli e delle insegne del proprio grado nei Nostri Reali
dominii, senza bisogni di alcuna Nostra speciale autorizzazione. Le
insegne dei due Ordini debbono essere portate dopo quelle dei Nostri
Ordini nazionali.
5 -
Sono parimenti riconosciuti, e ne permettiamo l’uso nel Nostro Regno, i
titoli nobiliari di Conte, Barone e Nobile, con o senza predicato,
conferiti dal Capo della Casa dei Principi Amoroso d’Aragona nella sua
qualità di Gran Maestro dell’Ordine Militare ed Ospedaliere di S.
Giovanni d’Acri e S. Tommaso, nonché quelli di Duca, Marchese, Conte,
Barone e Nobile, con o senza predicato, da lui conferiti per diritto
dinastico nella sua qualità di Principe Imperiale di Amorio e Galazia. I
predicati annessi ai titoli di cui alla prima parte del presente articolo
saranno meramente onorifici, né produrranno alcun effetto che in
qualsiasi modo potesse incontrare l’ostacolo della legge eversiva della
feudalità nei Nostri Reali dominii.
6 -
I nostri sudditi, civili e militari, possono accettare i titoli nobiliari
di cui all’articolo precedente e farne uso nei Nostri Reali dominii,
senza bisogno di alcuna Nostra speciale autorizzazione.
7 -
Il Gran Maestro degli Ordini di cui agli art. 1 e 2 potrà in qualsiasi
momento, senza bisogno di Nostra approvazione, apportare ai relativi
Statuti quelle modifiche di volta in volta egli nella sua saggezza
stimerà più opportune e convenienti alle mutate esigenze dei tempi,
eccetto la parte riguardante la successione al Magistero, che deve restare
integra ed immutata, ritenendosi fin d’ora nullo, irrito e di niun
valore ogni atto o disposizione in contrario.
8 -
Il Gran Maestro e la sede del Gran Magistero dei due Ordini godono nel
Nostro Regno delle immunità diplomatiche concesse agli Ambasciatori di
Potenze estere accreditati presso di Noi ed alle loro sedi.
9 - Per
concorrere agli scopi assistenziali dei due Ordini sopra menzionati, il
Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze è autorizzato a
versare annualmente al Gran Maestro dei predetti due Ordini la somma di
trecentomila ducati d’oro come contributo del Nostro Stato.
10 - Il
Nostro Ministro Segretario di Sato Presidente del Consiglio dei Ministri
è incaricato della esecuzione delpresenteDecreto.
FRANCESCO
(5)
Decreto del Re d’Italia Vittorio Emanuele III
18 gennaio 1944
Veduto
la opportunità di accordare pieno riconoscimento giuridico all’Ordine
Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso, il cui
Magistero si appartiene in perpetuo, per insopprimibile diritto
ereditario, al legittimo Capo della Casa Imperiale Amoroso d’Aragona, e
ciò specialmente in considerazione sia deinumerosi favorevoli pronunziati
della Magistratura, sia dell’opera altamente patriottica chel’Ordine
stesso va da tempo svolgendo in Italia per il più valido ed efficace
potenziamento della lotta di liberazione del suolo nazionale dall’occupazione
nemica, sia infine di quella non meno importante e di alto interesse
sociale, che quotidianamente svolge nel campo assistenziale;
Veduto
lo Statuto dell’Ordine suddetto, emenato il 24 giugno 1936 dal legittimo
Gran Maestro della vetusta e gloriosa Milizia Cavalleresca;
Veduto
l’art. 11 del Regio Decreto 16 dicembre 1927, n.2210, concernente l’ordine
delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni
pubbliche, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato;
-Abbiamo decretato e decretiamo:
1
– L’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San
Tommaso, il cui Magistero si appartiene in perpetuo, per insopprimibile
diritto ereditario, al Capo della Casa Imperiale Amoroso d’Aragona, è
giuridicamente riconosciuto in Italia a tutti gli effetti. L’Ordine
avrà un’amministrazione autonoma propria, alla dipendenza del
rispettivo Gran Maestro.
2
– I fondi necessari per la finalità dell’Ordine, la sua
amministrazione e le spese di rappresentanza del Gran Maestro saranno
forniti dalle offerte dagli aderenti, delle quali il Gran Maestro
disporrà secondo la sua saggezza. Non è consentita alcuna ingerenza da
parte dello Stato negli affari dell’Ordine.
3 -
Al Gran Maestro dell’Ordine sono garantite nel Regno la più ampia
libertà ed indipendenza nell’esercizio della sua attività magistrale,
e gli sono concessi gli stessi onori dovuti al Gran Maestro del Sovrano
Militare Ordine di Malta, col trattamente però di Altezza Serenissima, a
meno che per altre circostanze non abbia diritto a trattamento diverso.
4 -
Nell’Ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e
nelle funzioni pubbliche, la rappresentanza del Gran Magistero dell’Ordine
Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso,
regolarmente accreditata con espressa delega del Gran Maestro, e composta
di tre Cavalieri di Gran Croce di Giustizia e di cinque Cavalieri di Gran
Croce di Grazia, segue immediatamente la rappresentanza del Sovrano
Militare Ordine di Malta e precede quella dell’Ordine Militare ed Ospedaliere di Santa Maria di
Betlemme.
5 -
Ai componenti il Senato dell’Ordine Militare e Ospedaliere di San
Giovanni d’Acri e San Tommaso, come ai Cavalieri di Gran Croce di
Giustizia di nazionalità italiana, è concesso il trattamento di
Eccellenza.
6
– I decorati dell’Ordine Militare e Ospedaliere di San Giovanni d’Acri
e San Tommaso potranno fregiarsi delle insegne dell’Ordine senza bisogno
di alcuna Nostra Sovrana autorizzazione, e porteranno il nastrino delle
stesse sulla sinistra del petto, dopo quelle del Sovrano Militare Ordine
di Malta e prima di quelle dell’Ordine
Militare e Ospedaliere di Santa Maria di Betlemme. Ordiniamo che il
presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, entri eccezionalmente in
vigore dalla sua data, e sia per ogni evento, e perché possa valersene in
qualsiasi circostanza dinanzi le Autorità civili, amministrative e
giudiziarie, come fosse stato già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
Regno, rilasciato in copia al Gran Maestro dell’Ordine Militare e
Ospedaliere di San Giovanni d’Acri e San Tommaso a cura del Ministro
della Nostra Real Casa, nel cui Archivio segreto, per tutto il periodo
della guerra sarà, d’ordine Nostro, per ovvie ragioni di carattere
militare, custodito, in uno agli altri Decreti che interessano le forze
clandestine della resistenza, e sia infine, dopo la cessazione dell’attuale
stato di guerra, a cura del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di
Stato, o infra dieci anni dalla conclusione della pace, a domanda del Gran
Maestro interessato, inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e
Decreti del Regno d’Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dal
Comando Supremo, 18.1.1944.
VITTORIO
EMANUELE
Re
d'Italia
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